Vincoli, tempi, Cilas: tutte le regole. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tra giovedì o venerdì, in quella data il decreto sarà legge

Per il superbonus è cambiata la musica. E’ prevista l’anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e introduzione della possibilità anche per il 2023 di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzandole in base al quoziente familiare). Come aveva comunicato nei giorni scorsi il Mef rispetto a una norma contenuta nel decreto Aiuti quater approvato dal consiglio dei ministri. Il superbonus – è stato spiegato – si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.  “La decisione di concentrare in modo selettivo a favore di reddito medio-bassi è politica. Il superbonus continua a favore di chi non può permettersi la ristrutturazione di casa. Le cose cambiano da oggi. Abbiamo salvaguardato chi ha deciso di fare interventi: non è retroattivo”, aveva spiegato l’11 novembre scorso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.
 

COSA CAMBIA NELLE REGOLE DEL SUPERBONUS COL DECRETO AIUTI QUATER

L’art. 7 della bozza di Decreto Aiuti quater agisce sui principali soggetti beneficiari del superbonus:
 
-gli edifici unifamiliari (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio);
 
– condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. (unità immobiliari) e unico proprietario (art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio).
 
Per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno già eseguito il 30% dell’intervento complessivo, viene data la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 marzo 2022. Per gli stessi beneficiari viene aperta una nuova finestra temporale dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ma con aliquota al 90% e due specifiche condizioni:
 
– l’edificio deve essere abitazione principale;
   
– il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro  
 
Per condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari è prevista la diminuzione dell’aliquota al 90% già a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 ma con la possibilità di mantenere il 110% solo a determinate condizioni.

 

SUPERBONUS E CONDOMINI: CONDIZIONI PER MANTENERE L’ALIQUOTA DEL 110%

Viene previsto che quest’ultima modifica non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022 (ma potrebbe essere modificata nel 31 dicembre 2022), risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
 
Sostanzialmente i condomini interessati all’intervento di superbonus e a mantenere l’aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023, dovranno entro il 25 novembre 2022:
 
– trovare un tecnico per la progettazione e un’impresa per l’esecuzione dei lavori;
 
– progettare gli interventi;
 
– deliberare l’approvazione dei lavori in assemblea condominiale;
– presentare la CILAS.
 
I tempi e la strada non sono larghi per compiere questi passaggi se non sono ancora stati eseguiti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale infatti dovrebbe avvenire giovedì o venerdì e in quella data il decreto sarà legge.
 

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