L'art.593 del codice penale prevede la reclusione da 4 a 8 anni

Tra i reati contestati ad Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, c’è l‘interruzione di gravidanza non consensuale per aver provocato la morte del bimbo che la vittima, incinta di 7 mesi, portava in grembo.

L’art.593 del codice penale

La legge italiana prevede in questi casi l’applicazione dell‘articolo 593 ter del codice penale. “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni – si legge -. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto”. 

“Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna – prosegue l’articolo del Codice – si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest’ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto”. L’omicidio, invece nell’ordinamento italiano può essere contestato solo dopo la nascita.

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