Il governo lo aveva preannunciato nell'immediatezza della pronuncia
Come preannunciato dal governo nell’immediatezza della pronuncia, il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di presentare ricorso contro la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti provenienti da Egitto e Bangladesh nel centro per la permanenza e il rimpatrio di Gjader in Albania, applicando una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui i Paesi di provenienza dei 12 non sarebbero da considerarsi “sicuri” per il rimpatrio. Il ricorso del Viminale arriva un giorno dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato varato un disegno di legge proprio per superare quanto stabilito dai giudici della Capitale, prevedendo con normativa primaria una lista di 19 Paesi sicuri.
Ricorso Viminale: “Travista sentenza Corte Ue”
L’ordinanza con cui il tribunale sezione immigrazione di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti nel Cpr di Gjader in Albania “è viziata per aver fatto mal governo delle norme che regolano la designazione di Paese di origine sicura e soprattutto aver travisato il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024″. Lo scrivono i legali dell’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta il Viminale nel ricorso in Cassazione in opposizione alla mancata convalida dei trattenimenti. Nelle sette pagine di ricorso, in merito alla valutazione sulla sicurezza di un Paese estero, i legali del ministero dell’Interno aggiungono che l’ordinanza “deve essere pertanto cassata per aver affermato l’errato principio di diritto secondo cui non può essere disposto il trattenimento ai sensi delle norme in rubrica quando il richiedente la protezione internazionale provenga da un Paese designato dal decreto del Maeci adottato ai sensi dell’art. 2-bis, d. lgs. n. 25/2008 come di origine sicura, quando questo sia tale in tutto il suo territorio nazionale, ma emergano criticità nel rispetto dei diritti di una specifica categoria di soggetti, alla quale il richiedente non abbia allegato né provato la propria appartenenza, ai fini della valutazione dei gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”. “Il rinvio, contenuto nell’ordinanza in epigrafe, al paragrafo 68 della citata sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia UE non pare dirimente, atteso che nello stesso non si affronta la possibilità di eccezioni relative a categorie di soggetti, ma si ribadisce unicamente il principio della inammissibilità di designazioni di Paesi di origine sicura che presentino eccezioni per alcune parti del proprio territorio”, si legge ancora nel ricorso. “Nella fattispecie in esame, invece, il Paese di provenienza dell’odierno intimato è designato dal decreto del Maeci come sicuro su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni relative a parti di esso. Il Tribunale ha rilevato che la scheda allegata al decreto del Maeci indicasse nel Paese di provenienza in questione l’esistenza di criticità nel rispetto dei diritti di una categoria di soggetti, ma tale precisazione non costituisce un’eccezione territoriale”, scrivono ancora i legali.
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