La difesa dell'anarchico ha presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo: "Vicenda Fossano non è strage politica"

“Non siamo in grado di commentare singoli casi o norme specifiche a livello nazionale in questo contesto. Le questioni relative al trattenimento sono principalmente di competenza degli Stati membri. Più in generale, nel dicembre 2022, abbiamo pubblicato una panoramica statistica e adottato una serie di raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione per gli Stati membri, a seguito di una richiesta dei ministri dell’Ue”. Così una fonte Ue ha commentato a LaPresse la situazione del regime 41bis relativamente al caso Cospito.

“Le raccomandazioni – spiega – stabiliscono misure standard minime, alcune delle quali sono già presentate in diversi strumenti, come l’utilizzo della custodia cautelare come misura di ultima istanza e l’introduzione di revisioni periodiche ove giustificato; stabilire standard minimi per le dimensioni delle celle, il tempo all’aperto e le condizioni nutrizionali e sanitarie, nonché iniziative in ottica di reinserimento e riabilitazione sociale”.Le raccomandazioni sono state presentate dal Commissario Reynders ai ministri della Giustizia durante il Consiglio “Giustizia e affari interni” del 9 dicembre 2022. Gli Stati membri sono stati esortati ad adottare le misure necessarie a livello nazionale per allineare le pratiche alle raccomandazioni. 

Difesa a Cedu: “Vicenda Fossano non è strage politica”

L’attentato avvenuto il 2 giugno 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano, nel Cuneese, non può essere indicato come “strage politica” come ha fatto la Cassazione che ha allargato “il perimetro” della fattispecie di reato “anche a fatti oggettivamente di minor lesività rispetto al bene giuridico” per la decisione sul caso di Alfredo Cospito facendo rientrare “anche fatti non gravi quanto quelli in precedenza ricondotti” alla strage politica. È quanto scrive la difesa dell’anarchico nel ricorso presentato alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, di cui LaPresse ha preso visione.

Nel ricorso, presentato a febbraio, il collegio difensivo invoca l’articolo 7 della Convenzione secondo cui “nessuno può essere condannato per una azione che al momento in cui è stata commessa non costituisce reato secondo il diritto interno e internazionale” e, allo stesso modo, “non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.

Con la decisione, continua la difesa di Cospito, la Suprema Corte ha “spostato la valutazione sull’elemento soggettivo e sulla soggettività dell’autore del reato”, effettuando uno “stravolgimento interpretativo” peggiorativo che ha causato per Cospito “un danno reale e significativo”. 

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