Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma approvata in Parlamento

L’Aula della Camera, al termine di una maratona notturna, ha dato il via libera definitivo al disegno di legge d’iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica, sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Il provvedimento – già approvato dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2024 dopo una serie di audizioni e alcune modifiche al testo iniziale presentato dal Governo – è una legge procedurale e provvede alla definizione dei principi generali per l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme di autonomia in attuazione del Titolo V della Costituzione.

Gli 11 articoli del ddl sull’Autonomia differenziata

Il ddl si compone di 11 articoli. In premessa, sono individuate le finalità dell’intervento legislativo, tra cui si richiamano: il rispetto dell’unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia; l’attuazione del principio di decentramento amministrativo; il fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Inoltre, si stabilisce in principio che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

La disciplina delle intese tra Governo e Regioni e il tema dei Lep

Il ddl disciplina il procedimento di approvazione delle ‘intese’ che la Costituzione richiede per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia: l’iniziativa è presa dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria; può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. A seguire ci sarà un negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.

Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP (livelli essenziali delle prestazioni), il negoziato è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia e, ai fini del suo avvio, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie debbono tenere conto del quadro finanziario della Regione interessata. Prima di avviare il negoziato le Camere devono essere informate dal Governo dell’atto di iniziativa. Le intese devono anche indicare la loro durata, che non può comunque essere superiore a dieci anni. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

L’attribuzione dell’autonomia alle Regioni è espressamente subordinata alla preventiva determinazione dei Lep: un passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata. Il principio, già sancito nella legge di bilancio 2023, è ribadito nel disegno di legge, che a tal fine contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei LEP. Questi saranno poi periodicamente aggiornati con Dpcm, in “coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell’evoluzione della tecnologia.

Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire, soltanto successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. L’ultimo articolo del disegno di legge è un clausola di invarianza finanziaria. 

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