Prevista la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato, una Alta Corte disciplinare

Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato e una Alta Corte disciplinare. Ci sono tutti gli interventi annunciati, e al centro del dibattito degli ultimi mesi, nella riforma costituzionale della giustizia – che porta la firma della premier Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio – cui un Cdm lampo ha dato oggi il via libera.

Non c’è invece il pure ipotizzato intervento per eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale, ciò l’obbligo per un pm di indagare ogni volta venga a conoscenza di una notizia di reato. Un punto sottolineato dal ministro della Giustizia: “L’abbiamo mantenuta, mentre in alcuni ordinamenti anglosassoni è discrezionale, proprio perché abbiamo accolto le osservazioni fatte dall’Anm”. “Anche se – ha poi chiosato Nordio – sappiamo che questa obbligatorietà molto spesso si trasforma in discrezionalità o addirittura in arbitrio”.

Gli otto articoli della riforma

Sono otto gli articoli della riforma, con modifiche all’articolo 87 della Costituzione e all’intero Titolo IV, intitolato ‘La magistratura’. Ecco cosa prevede. L’articolo 1 interviene sui poteri e le prerogative del presidente della Repubblica – che è anche presidente del Csm – e con l’ok alla riforma costituzionale presiederà il Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e quello “requirente”.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 102 della Carta, ed è il cuore della riforma, prevedendo “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti“.

L’articolo 3, modifica invece l’articolo 104 della Costituzione, e riguarda la composizione e le modalità di nomina dei componenti del Csm giudicante e di quello requirente: entrambi sono presieduti dal Capo dello Stato, restano in carica 4 anni e ne fanno parte, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale; gli altri membri – e questo è uno dei punti in bilico fino alla vigilia – sono estratti con un sorteggio ‘temperato‘. Sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Probabile che quindi ci sarà bisogno di una nuova legge ordinaria su questo ultimo punto.

L’articolo 4 fissa, invece, le attribuzioni dei due Csm – restano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati – mentre e affida la competenza sulle decisioni disciplinari disciplinari a una Alta corte disciplinare composta da quindici giudici, tre di nomina presidenziale, tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento, sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte.

L’articolo 5 modifica l’articolo 106 della Costituzione: su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”.

Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche di drafting alla Costituzione che derivano dall’istituzione dei due distinti Csm.

Infine, l’articolo 8 prevede le disposizioni transitorie: le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare “sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”.

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