Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da Enel Produzione nel 2018

Il Tar del Lazio ha stabilito che l’ex centrale nucleare di Montalto di Castro dovrà essere demolita. Il giudice amministrativo ha poi imposto a Enel Produzione e al Comune “di prestarsi reciproca leale cooperazione di buona fede nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione” assicurando “ogni opportuna iniziativa, con oneri a carico di Enel, per attuare il recupero urbanistico ed edilizio del comprensorio secondo i fini stabiliti dall’Ente locale e con le modalità necessarie a prevenire l’aggravamento delle condizioni dei luoghi che la stessa Enel ha prospettato”.

Lo si legge nella sentenza del tribunale amministrativo regionale, che respinge un ricorso presentato da Enel Produzione nel 2018. L’azienda chiedeva l’annullamento dei provvedimenti che il Comune di Montalto di Castro aveva applicato per procedere alla demolizione delle strutture dell’ex centrale termonucleare di proprietà di Enel, collocata sul territorio comunale, “assumendone la sopravvenuta illegittimità-illiceità edilizia, in conseguenza del venir meno del programma Nucleare nazionale, per effetto del referendum del 1987, nell’ambito del quale era stata autorizzata la sua realizzazione”. 

L’amministrazione cittadina si “è determinata ad ingiungere la demolizione delle strutture residuali dell’ex centrale Nucleare che l’Enel aveva iniziato a realizzare nella vigenza della legge 393/1975” ed “essendo venuta meno la base giuridica che legittimava l’Enel alla realizzazione della centrale, è venuto parimenti meno l’effetto legittimante che il titolo ministeriale aveva esplicato in ordine al mantenimento in essere dei relativi manufatti”, si legge nella sentenza che dà ragione al municipio nel viterbese.

Secondo la società, invece, “essendo stata realizzata la struttura di cui si discute nella vigenza delle relative autorizzazioni, l’effetto abrogativo del referendum non potrebbe estendersi sino a rendere abusiva l’intera costruzione”. Per il Tar, “tenuto conto anche di quanto affermato in sede cautelare dal Consiglio di Stato (che non ha escluso la riconducibilità dei provvedimenti impugnati all’esercizio del potere urbanistico e di governo del territorio da parte del Comune, confermando sul punto l’orientamento della Sezione espresso nell’ordinanza cautelare) è da condividersi la posizione dell’Ente Locale”.

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