Milano, 6 dic. (LaPresse) – I detenuti minorenni e i giovani adulti condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 263 depositata oggi (relatore Giuliano Amato), la prima sul nuovo ordinamento minorile, che ha dichiarato illegittima la disposizione dell’articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 121 del 2018. La Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, relativa all’applicazione nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti del meccanismo ostativo previsto dall’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell’Ordinamento penitenziario, secondo cui i condannati per uno dei reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia, non possono accedere ai benefici penitenziari previsti per la generalità dei detenuti.

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