Cambiano le restrizioni per le 2 notti consecutive nei centri storici dei capoluoghi, modificate le sanzioni per chi non rispetta norme antincendio o è privo di Cin
Arriva la bozza aggiornata del dl Affitti brevi. Cambia il testo della proposta, che diventa un decreto legge, anziché un disegno di legge, per “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale per le locazioni per finalità turistiche, contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore e di prevedere il rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili dati in locazione”.
Il limite agli affitti brevi, che prevedeva l’obbligo di locazione per una durata di almeno due notti consecutive nei centri storici dei capoluogo di città metropolitana, salta nel caso in cui chi affitta sia un nucleo familiare con almeno tre figli. E’ quanto si legge nella bozza aggiornata, visionata da LaPresse.
Il codice identificativo per gli affitti turistici potrà essere rilasciato anche dal Comune competente. “Al fine di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore, ancorché già munito di un codice identificativo regionale – CIR rilasciato dalla regione competente ovvero di un codice identificativo rilasciato dal comune competente”, si legge nella nuova versione del testo.
Saltano anche le restrizioni per gli affitti brevi che prevedevano che il locatario non avesse riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione; non fosse sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e non fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.
L’obbligo di rispettare le normative antincendio in caso di affitti turistici scatterà sopra i 25 posti letto nella singola unità immobiliare o unitamente ad altre unità immobiliari ubicate nello stesso stabile e concesse in locazione per finalità turistiche da parte del medesimo locatore. “Le disposizioni non trovano applicazione, neanche ai fini del computo dei posti letto, nel caso in cui la locazione abbia ad oggetto soltanto una porzione dell’unità immobiliare nella quale risulti stabilita la residenza del locatore”, si legge. Scatta anche l’obbligo di dotare ciascuna unità immobiliare concessa in locazione per finalità turistiche di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di un adeguato numero di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni facilmente accessibili e visibili e, in ogni caso, in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree di maggior pericolo, mentre è vietato concedere in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti.
Multe da 600 a 6mila euro per gli affitti turistici che non rispettano le prescrizioni di sicurezza e antincendio. I proventi delle sanzioni vanno allo stesso Comune, che potrà usarli per interventi in materia di turismo e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Cambiano anche le altre sanzioni: in caso di mancata esposizione del Cin la multa da 500 a 5mila euro sarà applicata per ogni unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Scatterà anche la rimozione dell’annuncio. Mentre chi affitta un immobile privo di Cin avrà una multa da 800 a 8mila euro e non potrà affittare per due mesi. Chi affitta nei centri storici dei capoluogo di città metropolitana per meno di due notti consecutive sarà punito con una sanzione da mille a cinquemila euro per ogni immobile che violi la disposizione.
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