Roma, 26 feb. (LaPresse) – Se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata "fuori" dal carcere ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire "dentro" il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo. Tra il "fuori" e il "dentro" vi è infatti una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l'incidenza della pena sulla libertà personale. È sul filo di questo ragionamento che, con la sentenza n. 32/2020 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti) là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata (si veda il comunicato stampa del 12 febbraio 2020). Lo si legge in una nota della Corte.

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