Roma, 19 ott. (LaPresse) – Arriva oggi in aula alla Camera la riforma della Rai. Il testo è stato approvato dal Senato il 31 luglio e modificato in commissione a Montecitorio. Di seguito una scheda di sintesi sul provvedimento.

CONTRATTI DI SERVIZIO (art. 1)

L’art. 1 dell’A.C. 3272-A modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. In particolare, dispone che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l’emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico.

Inoltre, modifica la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano -, che (da triennale) diventa quinquennale.

GOVERNANCE DELLA RAI (artt. 2 e 5) L’art. 2 dell’A.C. 3272-A riforma l’assetto di governance della RAI introducendo la figura dell’amministratore delegato – che sostituisce quella del direttore generale -, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi.

Prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, prevede la riduzione (da 9) a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione. Fra i requisiti per la nomina, inserisce l’onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del CdA è definita favorendo, fra l’altro, la presenza di entrambi i sessi e l’assenza di conflitti di interesse.

Introduce, inoltre, alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato.

Non possono essere nominati membri del CdA coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.

I 7 membri del CdA sono così designati: 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico e presentazione di candidature; 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall’assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell’azienda.

Fermi restando i compiti già attribuiti dalla legge e dallo statuto, al CdA è affidata l’approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

In base all’art. 5 dell‘A.C. 3272-A, le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA si applicano dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L’amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell’assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell’assemblea dei soci.

All’amministratore delegato è affidato: assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Cda; gestire il personale dell’azienda; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i direttori di testata, è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti; provvedere anche all’attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; proporre all’approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

In base all’art. 5 dell’A.C. 3272-A, fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le funzioni e ha le responsabilità attribuite all’amministratore delegato.

Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell’amministratore delegato, si applica il ‘tetto’ retributivo di 240 mila euro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA (art. 2) L’art. 2 dell’A.C. 3272-A fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l’elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

Invece, alla Commissione non spetterà più individuare la maggior parte dei membri del Cda e sembrerebbe non spettare più l’espressione del parere sullo statuto della società concessionaria.

IL PIANO PER LA TRASPARENZA E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE (artt. 2 e 3) L’art. 2 dell’A.C. 3272-A prevede che il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale deve prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull’attività del CdA, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione sul sito internet della RAI, fra l’altro: dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, compresi quelli non dipendenti della RAI, nonché delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti; dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; dei dati relativi ai contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso.

In base all’art. 3 dell’A.C. 3272-A, l’amministratore delegato provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni presenti nel Piano.

Il Primo Piano deve essere approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e i relativi dati ed informazioni devono essere pubblicati entro i successivi 60 giorni.

ATTIVITÀ GESTIONALE DELLA RAI (art. 3) L’art. 3 dell’A.C. 3272-A prevede, anzitutto, che l’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali.

Prevede, inoltre, una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente controllate dalla stessa, in particolare escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006) anche per i contratti riguardanti la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche agli obblighi procedurali relativi all’obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti.

Inoltre, esclude, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente controllate dalla stessa, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso d.lgs. 163/2006.

Infine, prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.

DELEGA AL GOVERNO (art. 4)

L’art. 4 dell’A.C. 3272-A delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal d.lgs. 177/2005, indicando i principi e criteri direttivi.

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