La sentenza della Corte di Giustizia europea. La replica di Salvini :"Non cambio idea, cambio l'Europa"

La Corte di Giustizia europea riconosce la conformità delle norme europee rispetto alla Convenzione di Ginevra riguardo alle disposizioni sulla revoca e il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi legati alla protezione della sicurezza nel Paese che ospita. "La revoca e il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato – afferma la Corte in una nota relativa alla nuova sentenza – non producono l'effetto di privare una persona che abbia fondato timore di essere perseguitata nel suo Paese di origine, né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status". 

La sentenza riguarda il caso di un cittadino ivoriano e di un cittadino congolese, nonché di una persona di origini cecena, titolari o richiedenti dello status di rifugiato secondo i casi, che in Belgio e in Repubblica Ceca si sono visti, rispettivamente, revocare detto status o negare il riconoscimento del medesimo sulla base delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono l'adozione di misure del genere nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante. In particolare la Corte Ue sottolinea in una nota che, "fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese di origine o di residenza, questa persona dev'essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto". 

Nell'illustrare la sentenza la nota precisa che "lo status di rifugiato è definito dalla direttiva come il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dello status di rifugiato e che quest'atto di riconoscimento ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva di tale qualità", quindi "la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento non hanno l'effetto di far perdere lo status di rifugiato a una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel suo Paese d'origine".

Quindi, conclude la Corte, "una persona, avente lo status di rifugiato, deve assolutamente disporre dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra ai quali la direttiva fa espresso riferimento nel contesto della revoca e del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato per i suddetti motivi, nonché dei diritti previsti da tale convenzione il cui godimento esige non una residenza regolare, bensì la semplice presenza fisica del rifugiato nel territorio dello Stato ospitante". 

"Ecco perché è importante cambiare questa Europa, con il voto alla Lega del 26 maggio. Comunque io non cambio idea e non cambio la Legge: i 'richiedenti asilo' che violentano, rubano e spacciano, tornano tutti a casa loro. E nel Decreto Sicurezza Bis norme ancora più severe contro scafisti e trafficanti", commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

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