La Commissione europea interviene per fare chiarezza sul tema dei viaggi aerei. In una fase segnata dal forte aumento dei prezzi dei carburanti, causato dal conflitto in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz, l’esecutivo europeo pubblica una serie di linee guida rivolte al settore dei trasporti con l’obiettivo di uniformare l’interpretazione delle norme già esistenti, senza introdurre nuove disposizioni.
Le tutele per i consumatori
Le indicazioni di Palazzo Berlaymont riguardano diversi aspetti del trasporto aereo: dalle procedure di rifornimento all’utilizzo dei carburanti, dalla gestione degli slot aeroportuali fino alla tutela dei diritti dei passeggeri. In particolare, i passeggeri hanno diritto al rimborso, alla riprotezione (il volo alternativo) o al ritorno, all’assistenza in aeroporto e al risarcimento per cancellazioni dell’ultimo minuto. Le compagnie aeree possono essere esentate dal pagare un risarcimento solo se dimostrano che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie, come la carenza di carburante. Gli elevati costi dei jet fuel, ribadisce la Commissione, non sono da considerare circostanze straordinarie. Allo stesso modo, non è possibile aumentare in un secondo momento il prezzo del biglietto già comprato. Il costo indicato al momento dell’acquisto deve sempre essere quello finale, comprese tasse, commissioni e oneri prevedibili e inevitabili.
“Da diverse settimane a questa parte, i prezzi elevati del carburante sono del tutto prevedibili, quindi le compagnie aeree possono adeguare le tariffe”, ma l’aggiunta di un supplemento carburante dopo l’acquisto “non è giustificabile”, chiarisce una portavoce della Commissione europea. In questo caso, si potrebbe configurare una violazione della normativa Ue sulle pratiche commerciali sleali e quindi delle relative direttive nazionali con relativo esame ‘caso per caso’.
Il caso “pacchetti turistici”
Per quanto riguarda i pacchetti turistici, nel caso in cui non siano ancora stati attivati, sia gli organizzatori sia i viaggiatori possono recedere dal contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, dando agli utenti il diritto a un rimborso entro 14 giorni. Al vaglio degli operatori c’è anche la possibilità di ricorrere al carburante statunitense di tipo A, al momento non in uso in Europa dove è diffuso il tipo A-1. Bisogna fare attenzione però alla “corretta” gestione, vista la caratteristica del punto di congelamento massimo più elevato. Esclusi i rischi per i passeggeri: “Non sussistono problemi di sicurezza”, rimarca la portavoce ricordando che non sussiste un obbligo normativo che imponga l’utilizzo di uno o dell’altro. Gli aerei di grandi dimensioni possono generalmente operare con entrambi e il tipo A è regolarmente utilizzato in Nord America e sui voli transatlantici verso l’Europa. Per evitare la chiusura di determinate rotte, i vettori potranno essere esentati dalla regola del rifornimento di carburante del 90% prevista dal regolamento ReFuelEU Aviation. Le compagnie poi possono essere dispensate dai normali obblighi relativi agli slot di atterraggio e decollo a causa di problemi di approvvigionamento di carburante negli aeroporti.

