Roma, 7 nov. (LaPresse) – “Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d’Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo”. Lo prevede l’articolo 9 del protocollo fra Italia e Albania siglato ieri a Palazzo Chigi. “Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l’accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell’Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile”, si legge ancora.

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