La legge elettorale, approvata oggi, giovedì 8 ottobre, in via definitiva alla Camera, reintroduce un sistema proporzionale puro, prevedendo un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che superi il 42% delle preferenze. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.
Il premio di maggioranza e il tetto ai seggi
È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare, di 220 seggi alla Camera e 113 seggi al Senato, dal quale sono esclusi i seggi conseguiti nelle circoscrizioni Estero. Se nessuna coalizione supera il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, la ripartizione dei seggi diventa puramente proporzionale.
Le soglie di sbarramento e il ripescaggio
Il testo non modifica le soglie di sbarramento previste dalla legge precedente, il cosiddetto Rosatellum, e prevede il 3% a livello nazionale per i singoli partiti che non si presentano in coalizione e il 10% per le coalizioni. Resta la clausola di ‘ripescaggio’ secondo la quale, in ogni coalizione, può ottenere seggi anche la lista che, pur restando sotto il 3%, raggiunge la maggior percentuale tra quelle escluse. In ogni caso tutte le liste, comprese quelle che non ottengono l’assegnazione dei seggi, contribuiscono al risultato complessivo della coalizione.
Le firme per presentare le liste
Salgono da 1.500 a 6.000 le firme necessarie per presentare in ogni collegio una nuova lista, mentre restano 1.500 nel caso in cui la formazione politica abbia almeno un gruppo parlamentare o una componente. Sono invece esenti dalla raccolta firme le liste delle forze politiche che al 31 dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato.
Il capo della coalizione e la circoscrizione Estero
Il nome del capo della coalizione deve essere dichiarato in sede di deposito delle candidature (insieme a simboli e programmi), ma non compare sulla scheda elettorale. Il testo riduce da 4 a 2 (Europa ed extra Ue) le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
Il voto dei fuorisede
Per quanto riguarda il voto dei fuorisede, gli elettori che si iscrivono a un apposito elenco potranno votare dove sono temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche. La stessa possibilità è stata estesa, nell’esame del Senato, anche ai caregiver familiari.
Preferenze e alternanza di genere
Il sistema di preferenze prevede capilista bloccati e tre crocette per indicare altrettanti nomi in una lista di sei nomi prestampati, con obbligo di alternanza di genere nella scelta, pena l’annullamento della preferenza. I seggi derivanti dal premio di maggioranza vengono ripartiti sulla base di un listone che può comprendere solo i nomi di capilista o di candidati dei partiti da scegliere con le preferenze, rispettando l’equilibrio di genere 60-40%.

