Stretta anti-violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, limitazioni su coltelli. Sono le principali novità del dl Sicurezza approvato oggi in via definitiva alla Camera, provvedimento al cui interno era presente anche la norma sui rimpatri volontari assistiti, con ‘incentivi’ agli avvocati, poi ‘corretta’ dopo le interlocuzioni governo-Quirinale attraverso un decreto ad hoc varato in Consiglio dei ministri.
Dl Sicurezza: ecco cosa prevede
- RIMPATRI VOLONTARI – L’articolo 30-bis,áintrodotto nel corso dell’esame del Senato, interveniva in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il ‘Consiglio nazionale forense’ (Cnf) tra i soggetti che collaborano col Viminale nell’attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un ‘compenso in favore del rappresentante legale’ che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione ai predetti programmi, ad esito della partenza dello straniero. La norma, finita sotto la lente del Colle, è stata ‘corretta’ da un provvedimento ad hoc approvato in Cdm che agisce in particolare sulla disciplina relativa ai soggetti che possono fornire assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e, di conseguenza, ricevere il compenso di circa 615 euro legato a tale prestazione. In particolare, l’ampliamento si realizza attraverso l’eliminazione della specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato. Inoltre, si subordina la corresponsione del compenso alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante. Infine, si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Cnf indicandolo come uno dei soggetti con i quali il ministero dell’Interno collabora per realizzare i programmi di rimpatrio volontario assistito e al quale è attribuita la funzione di ripartizione del compenso spettante per l’opera prestata a favore dello straniero rimpatriando. Di conseguenza, si prevede che con decreto del Viminale saranno definiti anche i criteri per l’individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso.
- NO VENDITA COLTELLI A MINORENNI, SANZIONI FINO A 12MILA EURO – ‘È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere’. E’ quanto si legge nel provvedimento, nel quale si aggiunge che ‘ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta’.
- FINO A 3 ANNI PER CHI PORTA ‘LAME’, SANZIONI A GENITORI MINORENNI – ‘Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa” coltelli con lama superiore agli 8 centimetri “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. È quanto si legge all’art.1 del testo. Se alcuni dei reati sono commessi da un minore di 18 anni, ‘nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro’. L’articolo è stato modificato in Senato per chiarire l’opzione ‘giustificato motivo’ anche per lame superiori ai 5 centimetri e renderne non punibile il porto.
- ‘DASPO’ CORTEI, PIAZZE VIETATE A CHI HA PRECEDENTI – Manifestazioni e cortei vietati a chi ha condanne, maturate in medesimi contesti. È quanto prevede l’articolo 10, nel quale si fa riferimento tra gli altri ai reati di terrorismo, danneggiamento, devastazione e saccheggio, lesioni, attentato alla Sicurezza dei trasporti, violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a corpo politico, strage, incendio doloso, omicidio. Nel testo viene dettagliato il ‘divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico’, ‘con la sentenza di condanna per uno dei delitti’ indicati.
- FERMO PREVENTIVO 12 ORE SE ‘CONCRETO PERICOLO’, INFORMATO PM – Il testo prevede un fermo preventivo di massimo 12 ore qualora sussista ‘un fondato motivo di ritenere che ‘si ‘pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione’, dandone ‘immediata notizia al pubblico ministero’. Viene anche introdotta l’ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- MULTE FINO A 12MILA EURO PER CORTEI NON AUTORIZZATI – Sale da un massimo di 413 euro a un massimo di 10mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria per i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico che non ne danno avviso, almeno tre giorni prima, al questore. La sanzione sale fino a un massimo di 12mila euro se il questore ha vietato la manifestazione.
- ZONE ROSSE VIETATE A PUSHER E VIOLENTI – ‘Il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio’. È quanto prevede il testo in riferimento alle cosiddette ‘zone a vigilanza rafforzata’.
- STRETTA PER CHI NON SI FERMA AD ALT POLIZIA E BORSEGGIATORI – Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d’ufficio, modificando quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia. Viene inoltre introdotto un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. La rapina commessa, in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al, trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato è punita con una pena base da dieci a venticinque anni e una multa da euro 6.000 a euro 9.000 .
- CARCERI E OPERAZIONI SOTTO COPERTURA – Si ampliano i poteri investigativi della polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito delle attività di loro competenza, di operare in modalità sotto copertura.
- DROGA: RIDOTTA ATTENUANTE ‘LIEVE ENTITÀ’ SU SPACCIO – Ridotta con un emendamento a prima firma Lisei (FdI) approvato dal Senato, il margine di applicabilità della “lieve entità” nei reati di droga limitando la possibilità di applicare la riduzione di pena prevista in caso di “venditori abituali e continuativi”.
- PROROGA 6 MESI CAPO GDF DE GENNARO – In sede di conversione è stata inserita nel testo approvato al Senato la proroga di sei mesi al mandato del Comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro, fino al 31 dicembre 2026.

