Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, la riforma della ‘separazione delle carriere’, che ha avuto il via libera definitivo in quarta e ultima lettura da parte del Senato, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ovvero tra giudice e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito. Il Csm diventa quindi doppio e i suoi membri vengono integralmente sorteggiati.
La riforma: ecco cosa cambia
Il disegno di legge costituzionale n. 1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. “Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione – si legge nel testo -. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”. I consiglieri durano in carica quattro anni e “non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.
L’Alta Corte: che cos’è
Per sanzionare gli errori dei magistrati, invece, arriva l’Alta Corte di giustizia composta da magistrati, avvocati e professori. “L’Alta Corte è composta da quindici giudici – recita il ddl – tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.
Dopo l’ultimo passaggio in Senato, è ora necessario richiedere il referendum confermativo affinché la riforma diventi legge. Le Camere non hanno infatti raggiunto il quorum – previsto dalla Costituzione – del voto favorevole dei due terzi dei componenti che avrebbe consentito di evitare la consultazione referendaria. L’obiettivo di governo e maggioranza è poterla svolgere nella primavera del 2026.

