Roma, 2 ago. (LaPresse) – Dopo la fine del bicameralismo perfetto, l’aula del Senato ha sancito, approvando l’articolo 2 del disegno di legge sulle riforme costituzionali, il nuovo Senato dei 100 non più eletto a suffragio universale. Modificando infatti l’articolo 57 della Costituzione a palazzo Madama non siederanno più 315 senatori, ma il Senato sarà composto da 95 membri eletti dai consigli regionali e 5 di nomina presidenziale. Con l’approvazione dei due primi articoli quindi l’esecutivo ha superato i due nodi più dolenti e ostici della riforma.

Questo il testo del nuovo articolo della nostra Carta: “Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti”.

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