Roma, 13 gen. (LaPresse) – Vulnus dell’ordinamento costituzionale, violazione del principio di eguaglianza e alterazione della democrazia. Sono i capi d’accusa di cui è imputata l’attuale legge elettorale, il cosiddetto ‘Porcellum’ concepito nel 2005 dall’allora governo di centrodestra e in particolare dal ministro delle Riforme, il leghista Roberto Calderoli che per primo la definì “una porcata”.

La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza. Due i punti per cui la legge elettorale vigente è stata bocciata: l’attribuzione del premio di maggioranza e le liste bloccate.

Secondo la Consulta la “modalità di attribuzione del premio di maggioranza” stabilita dal Porcellum “comprometterebbe l’eguaglianza del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso”. La Consulta denuncia la violazione degli articoli 3 e 67 della Costituzione in quanto “non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi”, verrebbe determinata “irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”.

Nelle motivazioni della bocciatura si prefigura anche la condanna delle liste bloccate. “Dette norme – si legge nelle motivazioni – non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente ‘indiretto’, posto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presupporrebbe l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori”. “Inoltre – scrive la Consulta – sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia libero, né personale”.

Tuttavia il Parlamento non è esautorato. “La decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere”. La sentenza “pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”.

La Consulta spiega così la non retroattività degli effetti della sentenza che boccia il Porcellum: “Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”. Allo stesso modo, sono escluse dall’illegittimità le decisioni prese dal Parlamento. “Del pari, non sono riguardati – scrive la Corte costituzionale nelle sue motivazioni – gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali”.

Nella fattispecie, la Corte costituzionale ribadisce “il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento”. “È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio, è appena il caso di ribadirlo, che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere – mette nero su bianco la Consulta – sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”.

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