Roma, 13 mar. (LaPresse) – Potranno accedere alla voluntary disclosure anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini “trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che “detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere”. Lo afferma una circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni operative per i contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della collaborazione volontaria con il Fisco. La procedura di voluntary disclosure si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute al Fisco, in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo.

STOP PER CHI A CONOSCENZA INDAGINI. Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

ADESIONE SOLO ONLINE. Le richieste di attivazione della voluntary disclosure andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che l’Agenzia invierà una comunicazione attestante l’avvenuta ricezione. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d’imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta.

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