La proposta della Commissione mira a facilitare la circolazione dei cittadini

Per garantire una circolazione stradale più sicura in tutta Europa, il Consiglio dell’Ue ha adottato oggi le sue posizioni comuni (approcci generali) su due proposte della Commissione che fanno parte del cosiddetto pacchetto legislativo “sicurezza stradale”. La proposta della Commissione mira a migliorare la sicurezza stradale e a facilitare la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Ue. La proposta dovrebbe essere vista come una revisione completa della direttiva esistente poiché l’ultima grande riforma ha avuto luogo nel 2006 e ha dovuto essere recepita dagli Stati membri fino al 2013.

La proposta introduce quattro nuovi elementi principali nel regime attuale: un sistema europeo per i neopatentati che consente la guida accompagnata dopo aver ottenuto la patente all’età di 17 anni; condizioni più rigorose per i conducenti alle prime armi durante i primi 2 anni (o più a seconda delle norme dello Stato membro) di guida; una patente di guida mobile come parte del portafoglio di identità digitale europeo; l’utilizzo di autovalutazioni come filtro verso la visita medica dell’idoneità del conducente.

L’impostazione generale della proposta della Commissione è stata mantenuta nella posizione comune del Consiglio. Il Consiglio ha tuttavia introdotto diverse modifiche alla proposta della Commissione, che possono essere così riassunte: mantenere su base volontaria la riduzione dei periodi di validità delle patenti di guida degli anziani; un quadro più chiaro dello screening dell’idoneità fisica e mentale alla guida prima del rilascio e del rinnovo della patente di guida, sulla base di diversi sistemi sviluppati negli Stati membri; allineamento degli elementi tecnici per le patenti di guida mobili con la revisione del regolamento sull’identità digitale (eIDAS) e migliore collegamento tra l’adozione degli atti di esecuzione e l’obbligo di attuazione degli Stati membri; orientamenti più dettagliati per la valutazione da parte della Commissione del quadro normativo sulla sicurezza stradale dei paesi terzi; affinamento dei requisiti dell’accompagnatore nel regime di guida accompagnata che sarà obbligatorio solo per la patente di categoria B riformulazione delle condizioni del periodo di prova alla luce delle competenze degli Stati membri e delle pratiche consolidate possibilità per il cittadino di sostenere un esame teorico, a determinate condizioni, nello Stato membro di cittadinanza se diverso dallo Stato membro di residenza, ma nessuna opzione simile per la prova pratica.

La proposta mira a garantire che i conducenti non residenti rispettino le regole del traffico quando guidano in altri Stati membri. Il Consiglio ha come detto mantenuto l’impostazione generale della proposta della Commissione, introducendo però il concetto di “persona interessata” e chiarendo i ruoli e le responsabilità dei punti di contatto nazionali e delle autorità competenti. Ci sono poi ulteriori reati aggiunti alla proposta della Commissione, come i casi di mancato rispetto delle restrizioni di accesso dei veicoli o delle regole ai passaggi a livello, nonché i casi di “mordi e fuggi”; ulteriore chiarimento delle diverse procedure relative all’accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli e delle diverse opzioni a disposizione delle autorità competenti per chiedere assistenza reciproca al fine di garantire che la persona interessata sia identificata e che l’avviso di infrazione stradale arrivi al posto giusto; tutte le garanzie necessarie messe in atto per proteggere i diritti fondamentali del conducente o di qualsiasi altra persona interessata.

 

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