Roma, 25 lug. (LaPresse) – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, in merito al matrimonio, limitatamente alle parole che indicano la regolarità delle nozze solo presentando “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. La Consulta consente così, dunque, di contrarre il matrimonio anche se uno dei due sposi è un immigrato presente sul territorio italiano senza permesso di soggiorno.
La questione era stata sottoposta alla Consulta dal tribunale di Catania. Una coppia formata da una donna italiana e da un uomo marocchino nel 2009 si era vista negare dall’ufficiale dello stato civile la celebrazione del matrimonio per la mancanza di un “documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino”.
L’articolo, secondo il tribunale di Catania, è incostituzionale perchè contrasta con alcuni articoli della Costituzione fra cui quello che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, quello che sancisce il pricipio di eguaglianza e quello che dà il diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio. La Consulta ha accolto la richiesta del tribunale di Catania e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo che impone di presentare il documento che attesti la regolarità sul territorio italiano.
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