Serie A, derby della Mole: Giudice sportivo chiude curva Sud Juve per due turni

Serie A, derby della Mole: Giudice sportivo chiude curva Sud Juve per due turni

Torino, 30 apr. (LaPresse) – In riferimento agli avvenimenti del derby tra Torino e Juventus dello scorso 26 aprile, il Giudice sportivo Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2015, ha sanzionato la “Juventus con l’obbligo di disputare due gare con il settore dello Juventus Stadium denominato ‘Settore Sud’ privo di spettatori e con l’ammenda di 50.000.00 euro”. Il Giudice ha inoltro inflitto al Torino una ammenda di 50.00000 euro.

Nel referto consegnato il giorno successivo alla gara, gli ispettori della Procura Federale “riferivano che, al 1° del primo tempo, dal settore dello Stadio Olimpico occupato dai sostenitori della Società bianco-nera, era stata lanciata una ‘bomba-carta’ nel settore denominato ‘Curva Primavera’, occupato dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone, che erano ricorse in ‘codice verde’ alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso di vari nosocomi cittadini; circa due ore dopo, la Procura federale trasmetteva una comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella quale si precisava che erano in corso ‘accurate indagini per accertare se il petardo esploso con evidenza nel settore granata sia stato lanciato dalla curva juventina ovvero confezionato e fatto esplodere dai tifosi torinisti’”.

“L’incertezza probatoria rendeva necessaria la richiesta da parte di questo Giudice al Procuratore federale di ulteriori indagini (C.U. n. 215 del 27 aprile 2015)”, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo. Alle ore 11.11 odierne, la Procura federale trasmetteva l’ulteriore comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: “La Questura di Torino ha comunicato che le ulteriori attività di carattere sia informativo che investigativo portano a ritenere confermato il quadro originario dell’ipotesi di indagine, ovvero che, in merito al primo artifizio – di maggior potenziale – deflagrato nella curva Primavera prima dell’inizio dell’incontro, lo stessa sia stato credibilmente lanciato dalla zona superiore del settore ospiti, occupato da componenti del tifo ultras della Juventus”.

Pertanto il Giudice osserva che “sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la attribuibilità ai tifosi bianco-neri del lancio della ‘bomba-carta’, la Soc. Juventus deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14, n. 2 CGS per la tale violenta condotta dei propri sostenitori. La consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato, con il settore della Juventus Stadium denominato ‘Settore Sud’ ove, secondo gli accertamenti effettuati dalla Procura federale, sono prevalentemente collocati in occasione delle gare casalinghe i sostenitori bianco-neri presenti nelle circostanze in causa nel ‘Settore Ospiti’ dello Stadio Olimpico. Entrambe le Società devono altresì rispondere per l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.

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