Cpr e migranti, dura presa di posizione dei medici italiani

Cpr e migranti, dura presa di posizione dei medici italiani
Photo Nicolo Campo / LaPresse

Dopo il caso dei medici di Ravenna la Fnomceo interviene sulla questione migranti nei Cpr.

La procedura che regola il trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) “deve essere rivista”. Non ha dubbi la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

“La valutazione clinica del medico deve riguardare esclusivamente lo stato di salute dell’individuo e non costituire atto autorizzativo”, si legge nell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio nazionale della Federazione. In altre parole: il medico, nel decidere se un migrante è idoneo a essere trattenuto o meno in un Cpr, tutela il diritto alla salute e la decisione del camice bianco non può essere subordinata a esigenze di ordine pubblico o di gestione migratoria. 

Il caso di Ravenna

Lo spunto per questa decisa presa di posizione arriva dall’Ospedale di Ravenna, dove otto medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver certificato la non idoneità al trasferimento in un Cpr di alcuni migranti. L’ipotesi è quella di falso ideologico in atto pubblico. I medici avrebbero cioè firmato intenzionalmente certificati incompleti o avrebbero attestato condizioni di salute non vere.

La posizione dei medici e il richiamo alla Costituzione

Quattro i punti ribaditi e messi nero su bianco dai presidenti del consiglio nazionale. Il primo è che “l’atto medico è presidio costituzionale”, sulla scorta dell’articolo 32 della Costituzione, che definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La certificazione sanitaria è dunque parte integrante dell’atto medico. La valutazione di non idoneità sanitaria al trattenimento nei Cpr “si fonda su rilievi clinici oggettivi e valutazioni prognostiche e include la diretta responsabilità personale del medico”. 

Il medico non autorizza provvedimenti amministrativi e non esercita funzioni di ordine pubblico, ma “attesta lo stato di salute e le eventuali condizioni di incompatibilità sanitaria”. La tutela dei soggetti fragili, peraltro, è “obbligo deontologico e costituzionale: non dipende dallo status giuridico e sociale”. 

L’ultimo punto riguarda le modalità operative e il rispetto istituzionale. Pur ribadendo la piena fiducia nell’operato della magistratura, la Fnomceo evidenzia che gli interventi dei giudici “devono tener conto del peculiare contesto sanitario in quanto incidono in un sistema dove la fragilità e la sofferenza si sposano con il fondamentale diritto alla salute”. 

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