Reclusione fino a 12 anni per chi ostacola o svia un'indagine

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali. L'articolo 1 del provvedimento sostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ostacoli o svii un'indagine o un processo penale. Il nuovo testo prevede poi la reclusione da 6 a 12 anni per chi commette reato di depistaggio in relazione a specifici procedimenti, tra cui associazioni sovversive, associazioni terroristiche, attentato contro il presidente della Repubblica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e attentato contro la Costituzione.

In particolare l'art. 1 prevede la reclusione da 3 a 8 anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

AGGRAVANTI. Il nuovo reato è aggravato quando: il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà).

ATTENUANTI. La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

L'articolo 3 del testo modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

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