Roma, 9 ott. (LaPresse) – Ecco come cambia il Senato della Repubblica secondo il disegno di legge della ministra Maria Elena Boschi, tenendo conto delle modifiche ora apportate dal Senato. Il voto finale è previsto per martedì 13 ottobre. Il testo poi tornerà alla Camera per un’ulteriore lettura. Dopo l’eventuale approvazione, il provvedimento sarà sottoposto a referendum, che potrà avvenire verosimilmente nell’autunno 2016.

IL SENATO DEI 100 Il futuro Senato della Repubblica sarà costituito da 100 membri: 95 rappresentanti delle istituzioni territoriali e cinque nominati dal Capo dello Stato. I cittadini sceglieranno alle elezioni regionali i candidati a diventare senatori, scelta che verrà poi ratificata dai Consigli regionali.

Questa una delle novità principali rispetto al testo uscito dalla Camera, introdotta grazie all’emendamento a prima firma della senatrice Pd Anna Finocchiaro che ha visto convergere tutta la maggioranza (Pd, Ap e Autonomie) compresa la minoranza dem. Sarà una futura legge quadro – che sarà recepita dalle Regioni in 90 giorni – a stabilire come avverrà la selezione dei futuri senatori, se per preferenze, listino bloccato o a scorrimento. Il presidente della Repubblica avrà la facoltà di nominare cinque senatori tra i cittadini che abbiano illustrato il Paese ‘per i loro altissimi meriti’. Questi senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. Gli unici senatori a vita saranno gli ex presidenti della Repubblica, che non saranno conteggiati nel numero dei senatori di nomina presidenziale.

I futuri senatori non percepiranno indennità, ma godranno dell’immunità parlamentare (quindi non potranno essere sottoposti a intercettazione né arrestati senza autorizzazione del Senato). Il loro mandato coinciderà con quello delle istituzioni territoriali che rappresentano.

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO Il Senato non esprimerà più il voto di fiducia al governo. Soltanto la Camera e i suoi 630 deputati saranno titolari del rapporto di fiducia con l’esecutivo ed eserciteranno ‘la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo’. Il nuovo Senato svolgerà ‘funzioni di raccordo’ con le istituzioni territoriali, tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; esprimerà pareri sulle nomine di competenza del governo ‘nei casi previsti dalla legge’ e verificherà l’attuazione delle leggi dello Stato. Non solo.

Il futuro Senato valuterà le politiche pubbliche, l’attività delle pubbliche amministrazioni e l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Non deciderà invece sulle leggi che consentono l’amnistia o l’indulto né sulle deliberazioni dello stato di guerra, di competenza della Camera. Il Senato parteciperà alle decisioni sulle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati che riguardano l’appartenenza dell’Italia alla Ue. Le funzioni del nuovo Senato sono state incrementate rispetto a quelle previste dal testo del disegno di legge approvato alla Camera, grazie a un altro emendamento sottoscritto dalla maggioranza di Palazzo Madama che è andato incontro alle richieste formulate anche dalla minoranza.

Soltanto la Camera potrà autorizzare a procedere nei confronti del presidente del Consiglio e dei ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Nel periodo di vacatio, sarà il presidente della Camera e non più del Senato a sostituire il presidente della Repubblica.

PIU’ VELOCE ITER LEGGI. I provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati sono subito trasmessi al Senato che ha tempo dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, per esaminarli e disporre nei trenta giorni successivi proposte di modifica sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva.

Se il Senato non dispone di procedere all’esame o se è decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata. Il Senato inoltre potrà fare proposte di modifica alla Camera, non più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma a maggioranza semplice, su: legge di stabilità, attuazione degli accordi internazionali e dell’Unione europea, leggi che riguardano i poteri delle Regioni e degli enti locali e che riguardano Roma, il governo del territorio, la protezione civile. Stesso discorso per la Camera che potrà respingere le proposte del Senato con la maggioranza semplice.

Viene modificato anche il procedimento di conversione dei decreti-legge. Il Senato disporrà l’esame dei relativi disegni di legge entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera e le proposte di modifica potranno essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. La riforma costituzionale stabilisce anche limiti di materia, divieti di contenuto e precisi vincoli per la decretazione d’urgenza, la cui portata si estende anche alla legge di conversione del decreto.

Il governo potrà chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge fondamentale per l’attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e votato entro 70 giorni. Sono escluse le leggi bicamerali, le leggi elettorali, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi che richiedono maggioranze qualificate.

PARERE PREVENTIVO DI CONSULTA SU LEGGI ELETTORALI La Corte costituzionale potrà essere chiamata a esprimere un giudizio preventivo di legittimità sulla legge elettorale qualora lo chieda un terzo dei componenti di una delle Camere, fatto che varrà anche per l’Italicum.

SENATO ELEGGE DUE GIUDICI CONSULTA I cinque giudici della Corte costituzionale la cui elezione è di competenza del Parlamento non saranno più eletti in seduta comune, ma in sedute disgiunte da parte delle due Camere. Torna al Senato la scelta di due giudici – a differenza di quanto stabilito dal testo uscito dalla Camera – e cambia il quorum per la loro elezione: dei 2/3 dei componenti nelle prime due votazione, dei 3/5 dalla terza.

PER COLLE DA SETTIMO VOTO QUORUM 3/5 Per eleggere il capo dello Stato servirà la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal quarto voto basterà la maggioranza dei tre quinti dei componenti, dal settimo voto sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.



REFERENDUM Per presentare un referendum non basteranno più 500mila, ma ne serviranno 800mila. Non solo. La Corte costituzionale dovrà dare un parere di ammissibilità dopo le prime 400mila firme. Sale da 50mila a 150mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare.



STATUTO OPPOSIZIONI, PARITA’ GENERE E TRASPARENZA P.A. Il nuovo testo costituzionale prevede la composizione di uno statuto delle opposizioni e comprende inoltre i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio di genere tra uomini e donne nella rappresentanza. Le leggi che regolano gli uffici pubblici dovranno assicurare oltre al buon andamento delle amministrazioni anche la loro trasparenza.

CANCELLATA LEGISLAZIONE CONCORRENTE Cancellata la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Tornano allo Stato alcune competenze ‘esclusive’: energia, infrastrutture strategiche, politiche attive e grandi reti di trasporto. Abolizione delle Province e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Sono questi alcuni dei passaggi contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione. La Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, ‘quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale’.

Alle Regioni rimarrà il potere di legiferare su ‘pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione, promozione del diritto allo studio, anche universitario’.

Spetterà invece allo Stato la competenza sulla tutela del lavoro, sulle politiche attive, sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Spetteranno allo Stato, anche la competenza sui mercati finanziari anche quella sui mercati assicurativi.

DEVOLUTION PER REGIONI VIRTUOSE Le Regioni più virtuose, vale a dire quelle che hanno i conti in ordine, avranno più possibilità di devoluzione dai poteri dello Stato (politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio con l’estero, giustizia di pace, disposizioni per le politiche sociali). Tuttavia l’articolo 31 della riforma prevede una specifica ‘clausola di salvaguardia’: lo Stato potrà occuparsi delle competenze in capo alle Regioni per garantire l’unità giuridica ed economica nazionale.

Con l’articolo 33 del disegno di legge Boschi, Comuni, Città metropolitane e Regioni avranno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e concorreranno ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari posti dall’Unione europea.



STOP RIMBORSI GRUPPI POLITICI CONSIGLI REGIONALI La riforma prevede un tetto massimo agli stipendi degli amministratori regionali: non potranno superare quelli dei sindaci del Comune capoluogo.

Il Senato dovrà esprimersi necessariamente sullo scioglimento dei consigli regionali. Sono cancellati i rimborsi ai gruppi politici dei Consigli regionali. Con la riforma viene eliminato anche il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

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