Lgbtq+, Corte Ue: “Matrimonio gay in altro Stato va riconosciuto”

Lgbtq+, Corte Ue: “Matrimonio gay in altro Stato va riconosciuto”
(AP Photo/Noah Berger)

La vicenda nasce dalla richiesta di due cittadini polacchi sposati in Germania

Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue. La vicenda riguarda due cittadini polacchi, sposati in Germania, che avevano chiesto che il loro certificato di matrimonio venisse trascritto nel registro civile polacco affinché il loro matrimonio venisse riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno respinto la loro richiesta, sostenendo che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte di giustizia, in risposta a una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice nazionale, constata che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell’Unione, in quanto viola tale libertà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo stato civile legalmente acquisito in un altro Stato membro. 

Per i giudici non necessaria introduzione nozze gay

La Corte sottolinea, tuttavia, che tale obbligo non richiede che il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia introdotto nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle procedure per il riconoscimento di tale matrimonio. Tuttavia, quando uno Stato membro sceglie di prevedere un’unica procedura per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, come la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro civile, è tenuto ad applicare tale procedura anche ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso. La Corte ricorda che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza. I coniugi in questione, in quanto cittadini dell’Unione, godono della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare nell’esercizio di tale libertà e al loro ritorno nello Stato membro di origine.

Tutelata la continuità della vita familiare in caso di ritorno in patria

In particolare, quando creano una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare in virtù del matrimonio, devono avere la certezza di poter proseguire tale vita familiare al loro ritorno nello Stato membro di origine. Il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare, può causare gravi inconvenienti a livello amministrativo, professionale e privato, costringendo i coniugi a vivere come persone non sposate nel loro Stato membro di origine. Per tale motivo, la Corte ritiene che tale rifiuto sia contrario al diritto dell’Unione. Essa viola non solo la libertà di circolazione e di soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare.

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