Sui migranti, la Ue rivede il concetto di Paesi sicuri. Oggi la Commissione propone norme che faciliteranno l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro da parte degli Stati membri. Lo riporta l’Esecutivo Ue in una nota precisando che “ciò accelererà le procedure di asilo e ridurrà la pressione sui sistemi di asilo, preservando al contempo le garanzie giuridiche per i richiedenti e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali“.
Le modifiche proposte dalla Ue
La Commissione propone le seguenti modifiche alle condizioni di applicazione del concetto: un collegamento tra il richiedente e il Paese terzo sicuro non sarà più obbligatorio. Gli Stati membri possono scegliere di applicare il concetto di Paese terzo sicuro in presenza di un collegamento ai sensi del diritto nazionale. Anche il transito attraverso un Paese terzo sicuro prima di raggiungere l’Ue può ora essere considerato un collegamento sufficiente per applicare il concetto di Paese terzo sicuro. In assenza di collegamento o transito, il concetto può essere applicato in presenza di un accordo o di un’intesa con un Paese terzo sicuro. Tale accordo o intesa garantirà che la richiesta di protezione effettiva venga esaminata nel Paese terzo sicuro, in modo che i richiedenti possano ottenere protezione se giustificato. Questa opzione non si applicherà ai minori non accompagnati. Inoltre, per ridurre i ritardi procedurali e prevenire gli abusi, la Commissione propone che i ricorsi contro le decisioni di inammissibilità basate sul concetto di Paese terzo sicuro non abbiano più effetto sospensivo automatico. La proposta impone inoltre agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi sicuri. Ciò consentirà alla Commissione di monitorare che tali accordi o intese soddisfino le condizioni stabilite dal diritto dell’Ue.
Cosa cambia per le domande di asilo
Il concetto di Paese terzo sicuro, viene ricordato, consente agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda di asilo quando i richiedenti potrebbero ricevere protezione effettiva in un paese terzo considerato sicuro. Per applicare questo concetto, il diritto dell’Ue attualmente impone alle autorità competenti per l’asilo di dimostrare un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione. La proposta odierna rispetta l’obbligo, previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, viene spiegato, di riesaminare l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro entro giugno 2025. Nell’ambito di tale revisione, e con l’obiettivo di facilitarne l’applicazione da parte degli Stati membri, la Commissione ha esaminato il concetto di Paese terzo sicuro e la sua applicazione ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo alla luce dei requisiti previsti dal diritto internazionale e dell’Ue, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Ai sensi del diritto dell’Ue, i paesi terzi possono essere considerati sicuri quando soddisfano una serie di condizioni, tra cui la protezione contro il respingimento, l’assenza di un rischio effettivo di danno grave e di minacce alla vita e alla libertà per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica, nonché la possibilità di richiedere e ottenere una protezione effettiva.

