Il caso della liberazione non rientra in una procedura comune e qualsiasi decisione finale si baserebbe sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea
Anche se Ilaria Salis venisse eletta al Parlamento europeo, non è detto che possa beneficiare dell’immunità, né che sia automaticamente liberata. Stando a quanto apprende LaPresse a Bruxelles, un candidato eletto beneficerebbe, secondo la giurisprudenza esistente e senza altra decisione della Corte di giustizia, dell’immunità (articolo 9.2 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità), ma se questo candidato fosse detenuto in uno Stato membro e tale Stato non volesse liberalo, potrebbe presentare una richiesta di revoca dell’immunità al Parlamento europeo. Non solo, anche il fatto di beneficiare di questa immunità non implicherebbe di per sé la liberazione dalla detenzione. Il caso della scarcerazione non rientra in una procedura comune e qualsiasi decisione finale – da quanto si apprende – si baserebbe sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
La procedura per la revoca dell’immunità prevede che ci sia una richiesta da parte di un’autorità nazionale competente, rivolta al Parlamento europeo, di revocare l’immunità a un deputato (o la richiesta di un deputato o ex deputato di difendere la propria immunità), il presidente del Parlamento annuncia la richiesta in Aula e la deferisce alla commissione parlamentare competente, la commissione giuridica. La commissione può chiedere le informazioni o spiegazioni che ritiene necessarie e al deputato interessato viene offerta l’opportunità di essere ascoltato e di presentare documenti o altri elementi scritti.
La commissione adotta, a porte chiuse, e presenta a tutto il Parlamento una raccomandazione di approvare o respingere la richiesta di revocare o difendere l’immunità. Alla tornata successiva alla decisione della commissione, il Parlamento adotta una decisione a maggioranza semplice. In seguito alla votazione, il presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento europeo al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro in questione.
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