Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti all’ex compagna

Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti all’ex compagna
Leonardo Caffo, 27 febbraio 2024, Milano (Foto Stefano Porta/LaPresse)

Il filosofo ospite a Le Iene. La donna: “In base all’accordo avrebbe dovuto cessare di rilasciare interviste aventi ad oggetto il processo e, soprattutto, nostra figlia”

Leonardo Caffo si proclama innocente nonostante sia stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna – diventati due con l’assoluzione dall’accusa di lesioni. Il filosofo, ospite del programma Mediaset Le Iene, ha detto: “So di non aver fatto ciò che mi è stato contestato ma rispetto le regole”. “Pochi giorni fa tuttavia l’istituto universitario dove insegnavo mi ha licenziato togliendomi il diritto più importante, il lavoro”. Qualche giorno prima il suo monologo su Italia 1, la ex compagna, vittima di violenze, aveva ribadito a Caffo di smettere di rilasciare interviste incentrate sul processo e sulla figlia.

L’ex compagna: “Leonardo Caffo mi ha provocato lesioni, reato c’è”

“In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal signor Caffo, ritengo necessario fornire alcune precisazioni, al fine di evitare, ancora una volta, che venga alterata o travisata la verità dei fatti accertati nel corso del procedimento penale. Oltre al concordato, era stato raggiunto un accordo privato che il signor Caffo ha ripetutamente violato“.

“In base a tale accordo, io avrei concesso la mia adesione al concordato e quindi la possibilità per lui di ottenere una riduzione della pena a condizione, tra le altre, che cessasse di rilasciare interviste aventi ad oggetto il processo e, soprattutto, nostra figlia, che ancora una volta è stata da lui menzionata pubblicamente”, aveva detto a LaPresse l’ex compagna di Leonardo Caffo, dopo che lo scrittore ha raccontato di essere stato licenziato dall’incarico di professore di Estetica dalla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, dopo la condanna in secondo grado.

“Desidero precisare che, qualora avesse proseguito con l’appello, sarebbe stato verosimilmente condannato senza alcuna riduzione di pena. Per questo motivo, a pochi giorni dall’udienza, mi ha chiesto di aderire al concordato. Ho accettato ritenendo di poter così tutelare mia figlia dalle sue dichiarazioni pubbliche, ma mi sbagliavo. Durante l’intero iter processuale l’imputato (oggi condannato in via definitiva) ha sempre sostenuto la propria innocenza. La decisione di firmare il concordato che, lo preciso, non è un patteggiamento, non è stata assunta dall’imputato, bensì dalla sottoscritta, nell’ottica di perseguire quello che è stato definito un ‘bene superiore’: consentire al padre di mia figlia di beneficiare di una riduzione della pena”.

“A tal fine, e ritengo ormai necessario chiarirlo, alcune accuse sono state rimodulate, come nel caso delle lesioni inizialmente qualificate come ‘permanenti’. Le lesioni da me subite a causa della condotta dell’imputato sono state accertate e non sono mai state oggetto di contestazione. Nell’ambito del concordato si è tuttavia convenuto di non riconoscere l’elemento dell’intenzionalità, pur in presenza di lesioni indiscutibilmente provocate dall’imputato. Il reato, pertanto, sussiste. La rinuncia a sostenere l’intenzionalità è stata una scelta consapevole e volontaria da parte mia, esclusivamente finalizzata al perseguimento del suddetto ‘bene superiore’”.

La donna, quindi, ha sottolineato che resta “altresì pienamente confermata l’aggravante della commissione dei fatti in presenza di un minore. La riduzione della pena è derivata unicamente dal risarcimento economico del danno e dalle attenuanti concordate tra le parti. La decisione dei giudici conferma quindi una condanna a carico dell’imputato. Il concordato rappresenta, di fatto, un riconoscimento della condotta e delle lesioni arrecate, nonché la rinuncia dell’imputato a proseguire il contenzioso giudiziario, avendo egli espressamente rinunciato a tutti gli altri motivi di appello e a proporre ulteriori impugnazioni”.

La risposta del legale di Caffo

In seguito il legale di Leonardo Caffo, l’avvocato Fabio Schembri, lunedì 2 marzo ha fatto sapere che “in relazione alle dichiarazioni rilasciate dalla parte civile e riportate dai media quest’oggi, già riprese da Fanpage, risulta necessario confutare la ricostruzione che è stata fornita sulla vicenda processuale. Innanzitutto, la legge non prevede che il concordato in appello avvenga tra le parti private ma solo con la Procura Generale. È quindi destituita di qualsivoglia fondamento la notizia diffusa in base alla quale il Dott. Caffo avrebbe concordato l’accoglimento di parte dei motivi di appello con la Parte Civile”.

“Ancora e per quanto riguarda le lesioni, il Dott. Caffo è stato assolto nel merito dalla Corte di Appello. Si specifica inoltre che, a differenza delle previsioni di sicura condanna che la parte civile ha formulato, le decisioni spettano all’autorità giudiziaria che in caso di concordato poteva accettare, cosi come ha fatto, oppure respingere il predetto concordato. Nondimeno, il Dott. Caffo non ha violato nessun tipo di accordo privato con la parte civile, ma si è semplicemente – e come è diritto di tutti i cittadini – doluto di un illegittimo licenziamento che impugnerà”.

“La violazione di questo accordo risulta invece posta in essere dalla parte civile attraverso le notizie fornite e divulgate tramite i media. Per quanto riguarda i percorsi intrapresi di cui fa cenno la parte civile, il Dott. Caffo è ben lieto di continuarli nel rispetto della legge.

Le accuse contro Caffo

Il Tribunale di Milano ha condannato l’intellettuale 36enne per le “inaudite violenze” nei confronti della ex fidanzata, oggi 31enne, e le offese raccapriccianti e umilianti” rivolte alla donna fino a “far perdere alla vittima la propria dignità“, invitandola in più occasioni a uccidersi per non essere riuscita “a fare nulla nella vita“. In particolare l’uomo è stato accusato per la “sistematica e continuativa attività di prevaricazione” nella coppia, dove sarebbero volati pesanti insulti, percosse e violenze fisiche tali da allarmare i vicini di casa, comportamenti di “controllo ossessivo e maniacale“, minacce “con frequenza settimanale”, lanci di oggetti. 

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