Una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario

Il regime di semilibertà è disciplinato dall’articolo 48 dell’Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354). Si tratta di una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario per svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o per partecipare a programmi di reinserimento sociale. Durante le ore notturne, il detenuto è tenuto a rientrare in carcere. La semilibertà può essere concessa sia per motivi di trattamento penitenziario, sia per favorire il graduale reinserimento del detenuto nella società, in vista della libertà piena. La competenza a concedere la misura spetta al Tribunale di Sorveglianza, che decide valutando la condotta, i progressi nel percorso rieducativo e l’idoneità del programma presentato.

I benefici a cui si può accedere dopo la semilibertà

Dopo il regime di semilibertà, il condannato può richiedere l’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’articolo 47 dell’Ordinamento Penitenziario. Si tratta di una misura ancora più ampia in termini di libertà, che consente al soggetto di vivere interamente fuori dal carcere, con l’obbligo di seguire un programma di reinserimento sotto la supervisione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata