La sentenza della Corte di Giustizia UE – Sez. IX^, causa C-701/15, del 13 luglio 2017, accogliendo le tesi sostenute da SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA, assistita dallo Studio Legale Rucellai & Raffaelli, con un team composto dagli Avv.ti Enrico Adriano Raffaelli e Riccardo Bertani, ha fatto chiarezza sulle modalità di assegnazione degli spazi aeroportuali strumentali all'esercizio di attività di handling, ai sensi del d.lgs. 18/1999 (di attuazione della Direttiva 96/67/CE).
La pretesa avanzata da un operatore aeroportuale – nell'ambito di un ricorso azionato dinanzi al Tar Milano, dal quale era scaturito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – era quella secondo la quale l'assegnazione di tali spazi, in quanto strumentali allo svolgimento di un servizio (quello di assistenza a terra, per l'appunto), sarebbe stata attratta all'interno del codice appalti, dunque soggetta alle procedure ivi contemplate.
Senonchè la Corte di Giustizia ha accolto la diversa tesi di SEA, escludendo che tale assegnazione avesse a che fare con il codice degli appalti pubblici in quanto, inter alia, il contratto relativo alla messa a disposizione dello spazio aeroportuale in discussione, non può essere qualificato come "appalto di servizi", dal momento che l'ente gestore dell'aeroporto non acquisisce un servizio fornito dal prestatore, in cambio di un corrispettivo. Al contrario – anche alla luce dell'avvenuta liberalizzazione, ad opera della indicata direttiva comunitaria, del mercato dell'handling -l'handler è ammesso ad erogare per conto terzi (gli utenti aeroportuali, siano essi vettori o passeggeri) uno specifico servizio, in concorrenza tanto con il gestore quanto con gli altri prestatori di servizi. In tale contesto il gestore aeroportuale non eroga al sub-concessionario alcun corrispettivo, bensì percepisce il canone di subconcessione del bene: il che, fa escludere la configurabilità di un contratto di appalto.
La Corte ha infine chiarito che anche a mente dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/67, l'ente gestore è tenuto ad assegnare tali spazi in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il che, seppure appare invocare una procedimentalizzazione, è principio ben distinto dall'applicazione della complessa disciplina appaltistica. Situazione, questa, sicuramente più confacente alle esigenze:
– del gestore aeroportuale, che può garantire la migliore ricettività dell'infrastruttura aeroportuale assegnando gli spazi, agli handlers, con procedure snelle;
– degli stessi prestatori di servizi di assistenza a terra, che in condizioni di parità – garantite dal necessario rispetto dei predetti principi – beneficiano di tempistiche contingentate, che gli consentono di programmare celermente l'attività di impresa; – degli utenti aeroportuali, che non scontano carenze nell'assistenza a terra a causa di procedure che, come spesso accade in ambito appaltistico, si palesano lunghe e farraginose.

