Il testo non prevede la legalizzazione dell'eutanasia

Una legge c'è, ma il suo iter in Parlamento è ancora bloccato. Si tratta del disegno di legge sul testamento biologico (consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) approvato il 16 febbraio dalla commissione Affari sociali della Camera, dopo tre invii dovrebbe approdare in aula il prossimo il 6 marzo. Il testo non prevede la legalizzazione dell'eutanasia da parte del medico su richiesta del paziente (oggi possibile solo in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera) ma introduce la possibilità di lasciare scritte le proprie disposizioni nel caso in cui ci trovassimo non più in grado di intendere e di volere; definisce vincoli per il medico; introduce la figura di un fiduciario. Per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Cinque articoli con il numero 3 che custodisce il cuore della legge. Per questo anche il più discusso: "Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali" si legge. Il malato, inoltre, "indica altresì una persona di sua fiducia (fiduciario)". "Il medico – stabilisce l'articolo  – è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono però essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita". Il medico è dunque tenuto a rispettare la volontà del paziente e "in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale". "Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi (…). Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento".

Secondo l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica "il disegno di legge sul testamento biologico ('consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento') rappresenta una buona base di partenza sulla strada di una maggiore libertà nelle scelte di fine vita, ma c'è il rischio concreto che anche questa occasione vada perduta".

"La prima versione presentata dalla relatrice (Donata Lenzi, Pd) è stata da subito positiva nel riconoscere il carattere vincolante delle disposizioni e nel non escludere nutrizione e idratazione artificiale dalle terapie che possono essere oggetto di disposizione anticipata – aggiunge – È però purtroppo accaduto che laCommissione Affari Sociali, anche per liberarsi di un ostruzionismo paralizzante dei soliti clericali, abbia aggiunto alcuni passaggi ambigui, che rischiano di svuotare di fatto il carattere vincolante delle disposizioni".

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