Viaggio nel provvedimento che ha la finalità di restiuire serenità a quei genitori che hanno un figlio disabile
La 122/2016, approvata a giugno, nota come la legge del 'Dopo di noi', ha due gambe: una per il pubblico e l'altra per il privato. Il provvedimento ha la finalità di restiuire serenità a quei genitori che hanno un figlio disabile e che, ormai anziani, sono preoccupati dal destino che avrà quando loro non ci saranno più.
Per farlo, da un lato spinge gli enti locali ad aumentare la disponibilità di case famiglia, vale a dire strutture nelle quali un gruppo di disabili (generalemente tra i cinque e i dieci) vivono insieme, assistiti da una serie di operatori, ricreando così una dinamica quanto più possibile lontana da un istituto e quanto più vicina a quella di una famiglia; dall'altro introduce lo strumento del trust per quei genitori che invece immaginano il proprio figlio restare nella propria abitazione anche dopo la loro morte e concede una serie di agevolazioni fiscali per le polizze assicurative a suo beneficio. Il tutto con l'obiettivo fondamentale di "evitare l'istituzionalizzazione", recita l'articolo 1, cioè l'istituto, e favorire invece l'integrazione sociale.
Per aumentare la disponibilità di case famiglia – che già esistono – la legge dà vita al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La dotazione del Fondo è di 90 milioni di euro per quest'anno, 38,3 milioni di euro per il 2017 (a cui si aggiungeranno le risorse residue non spese quest'anno) e 56,1 milioni a partire dal 2018. Entro gennaio il ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanerà poi un decreto che stabilirà i criteri di accesso a questi fondi, mentre le Regioni dovranno adottare le relative delibere.
La finalità con la quale saranno spesi questi soldi, specifica l'articolo 4, sarà "attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave".
La legge cita anche la possibilità di "realizzare interventi innovativi volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità".
E ancora, "sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile".
"In via residuale", è anche contemplata la "permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza".
Tutto questo comunque non vuol dire che un gruppo di famiglie con figli disabili, autonomamente, possa accedere ai fondi per mettere su una casa famiglia, magari mettendo a disposizione un proprio immobile. Sono i servizi sociali a stabilire se e quali nuove case famiglia vadano aperte, e a disciplinarne numero di posti, risorse, e così via. Il rischio, diversamente, sarebbe privilegiare i disabili con alle spalle famiglie attive e con tante risorse. Non è esclusa però la possibilità di creare una associazione e tentare la strada dell'accreditamento con i servizi sociali stessi.
L'altra gamba della legge è quella del trust e del vincolo di destinazione. Si tratta di due strumenti che intendono permettere al genitore di garantire che il proprio immobile o il proprio patrimonio, alla propria morte, vengano utilizzati a beneficio del figlio disabile. La proprietà non viene intestata al disabile direttamente ma a un terzo soggetto, che può essere una persona, una associazione o un gruppo di parenti. Questo soggetto terzo è quello che viene definito 'trustee', termine inglese che significa 'fiduciario'. Il disabile è solo il beneficiario esclusivo, non il proprietario. Il trustee è nominato dal disponente, cioè il genitore che decide di creare il trust. Il trustee assume una serie di obbligazioni, che deve svolgere in assenza totale di conflitto di interesse a vantaggio del soggetto beneficiario.
Quando il genitore muore, poi, a controllare che il trustee si comporti bene e non approfitti della propria posizione ci sarà un'altra figura, quella del guardiano. Il quale ha grandi poteri: non solo controlla l'operato del trustee, ma può arrivare a rimuoverlo. La chiave della questione quindi sta tutta nel nominare le persone giuste. E quando il benificiario, ovvero la persona disabile, muore? A quel punto il patrimonio residuo passa di mano. A scegliere a chi andrà è sempre il disponente, alla creazione del trust. Può trattarsi di un altro figlio non disabile, di un parente o di una associazione. Solo su questo passaggio finale si pagherà la tassa di successione, dalla quale è invece esente il trust.
Il provvedimento introduce anche agevolazioni fiscali per la stipula di polizze assicurative a beneficio del disabile. A questo scopo prevede minori entrate all'erario per circa 52 milioni nel 2017 e 34 milioni dal 2018 in poi.
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