Roma, 22 set. (LaPresse) – Per gli interventi antisismici sono previsti una serie di finanziamenti pubblici. Ecco quali.

FINANZIAMENTI PER ADEGUARE LE CASE ALLE NORME ANTISISMICHE. Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze. Gli interventi, di miglioramento sismico o rafforzamento locale degli edifici privati e pubblici di interesse strategico, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 (OPCM 4007/12) è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

EDIFICI DI CEMENTO ARMATO CON TAMPONAMENTI. La sicurezza di un edificio in cemento armato dipende da molti aspetti, in particolare dalla progettazione, realizzazione e manutenzione della sua struttura portante (colonne, travi, eccetera). Le tamponature – ossia le pareti di chiusura esterne non portanti – non sono progettate per resistere al terremoto, ma i terremoti passati hanno mostrato che forniscono un contributo in genere positivo. In alcuni casi la mancanza totale o parziale di tamponatura (come, ad esempio, nei piani porticati) può determinare comportamenti sfavorevoli e dunque favorire danni anche gravi all’edificio.

RAPPORTO TRA CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE E MAGNITUDO. Non esiste alcun legame tra magnitudo del terremoto ed entità e modalità di attribuzione dei contributi per la ricostruzione dei centri abitati danneggiati. Del resto, la magnitudo del terremoto esprime l’energia rilasciata all’ipocentro, ma non dice nulla sull’entità degli effetti che si possono osservare in superficie. Un terremoto di elevata magnitudo potrebbe infatti anche non provocare danni se, ad esempio, avviene in un’area disabitata o se è molto profondo. Per questo non avrebbe senso usare la magnitudo come parametro per stabilire l’entità dei danni e conseguentemente i contributi da destinare alle popolazioni colpite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata