Dalla reversibilità ai diritti e doveri i vari punti del testo approvato alla Camera

Ecco cosa prevede la legge sulle unioni civili.

Il testo per le unioni civili tra persone dello stesso sesso
– L'unione civile tra persone dello stesso sesso è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. C'è la possibilità di stipulare comunione dei beni o di optare per la separazione dei beni.

– I diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, sono disciplinati sulla falsariga dell'art. 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi) del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà).

– C'è, in particolare, obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

– E' prevista la reversibilità in caso di decesso di una delle parti

– Sullo scioglimento dell'unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio. Saranno applicabili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

– Se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le convivenze di fatto per coppie eterosessuali
– Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

– Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative dei coniugi. Tra gli altri: diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; diritti sulla casa di abitazione.

– I partner possono stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

– Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

– Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner.
 

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