Milano, 21 mag. (LaPresse) – Il fisco tornerà a fare uso del ‘redditometro’. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 7 maggio firmato dal vicemistro dell’Economia Maurizio Leo, i redditi a partire dal 2016 potranno essere sottoposti a controlli per la loro “determinazione sintetica”, dopo che lo strumento era stato abrogato con il decreto ministeriale 87/2018. Il testo del decreto “individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria”. Vengono individuate 11 tipologie di nuclei familiari e 5 aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale sulle quali saranno effettuate indagini a campione per determinare le spese presunte. In una tabella allegata al decreto sono inoltre indicate “alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del bene o del servizio considerato”. Si considerano “sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”, mentre “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. Nel caso in cui sui verificassero le condizioni per le quali quali “è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare: che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.

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