Napoli , 6 feb. (LaPresse) – “L’uso delle schede straniere delle quali è risultata la disponibilità procurata da Moggi a designatori e arbitrì”. Sarebbe questo il motivo “ben più pregnante e decisivo” che ha portato alla condanna di Luciano Moggi nel primo grado di giudizio del processo a Calciopoli. Lo si apprende dalle motivazioni presenti nelle 561 pagine della sentenza depositata oggi a Napoli. Secondo il giudice Teresa Casoria “sussiste prova della responsabilità dell’imputato Moggi a carico del quale si ravvisano elementi utili per ravvisare la condizione attribuitagli di capo”.
Una parte rilevante della sentenza è dedicata al reato di associazione a delinquere. In questo caso i giudici rilevano una “contaminazione degli arbitraggi attraverso le sollecitazioni adoperate dal Moggi nei confronti degli arbitri e da costoro accettate con riferimento alla parte delle competizioni svoltesi nella stagione 2004/2005, oggetto dell’imputazione ritengono che la prova della responsabilità può ritenersi raggiunta”.
Sempre nella sentenza del giudice Casoria, si legge che “il dibattimento in verità non ha dato la prova del procurato effetto del risultato finale del campionato 2004/2005”. Di fatto a pagina 84 e 85 della sentenza depositata oggi, il giudice Casoria dichiara che non esistono prove che dimostrino l’alterazione del campionato di calcio 2004/2005 vinto sul campo dalla Juventus e poi non assegnato dopo la sentenza del processo sportivo a Calciopoli del 2006.
“Stiamo leggendo le motivazioni del giudice, poi valuteremo cosa fare. Per ora preferiamo non commentare la sentenza”, spiega l’avvocato Maurilio Prioreschi, uno dei legali dell’ex dg della Juventus. Le motivazioni della sentenza di condanna, emessa l’8 novembre scorso dalla nona sezione penale del tribunale di Napoli, sono state depositate oggi.
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