Il realtore Bazoli: "Siamo a un ottimo punto". Entra nel testo l'obiezione di coscienza per medici
‘Mario’, il primo malato ad ottenere il via libera per il suicidio assistito in Italia, ha vinto la sua battaglia grazie alla sentenza ‘Cappato-Dj Fabo’, emessa dalla Corte costituzionale nel 2019. Due anni dopo, forse, anche in Parlamento il traguardo di una legge sul fine vita è più vicino. La proposta di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita è attualmente all’esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e, da calendario, è attesa in aula per lunedì prossimo. Fin qui, però, è andato in scena l’ostruzionismo del centrodestra, contrario al provvedimento. Oggi, però, i relatori del provvedimento Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S) hanno tentato una mediazione, accogliendo – con riformulazione – diverse proposte di modifica arrivate da tutti i gruppi parlamentari.
“Penso che siamo a un ottimo punto del nostro lavoro e che i nodi che restano sul tappeto siano veramente pochissimi”, dice fiducioso Bazoli al termine dei lavori. “Speriamo di aprire una interlocuzione informale con tutti i gruppi per capire quali sono i nodi e spianare la strada alla legge. Vediamo – la speranza – se abbiamo smontato ogni argomento per un ostruzionismo fine a se stesso. Abbiamo fatto un buon lavoro di mediazione”. “Mi pare che da parte di tutti i gruppi ci sia un atteggiamento costruttivo – gli fa eco Mario Perantoni (M5S), presidente della commissione Giustizia della Camera – Il lavoro di oggi e l’atteggiamento manifestato dai gruppi fanno sperare nella conclusione dei lavori in settimana”. Domani le commissioni torneranno a riunirsi per votare gli emendamenti e si capirà se è davvero possibile arrivare a dare mandato al relatore per l’aula o si rischia un nuovo ‘naufragio’ come accaduto in Senato per il ddl Zan.
In particolare entra nel testo l’obiezione di coscienza per medici, a lungo richiesta dal centrodestra. “Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita – si legge nel testo – quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione”. L’obiezione, che può essere sempre revocata, esonera chi la fa a dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. “Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati – prevede poi il testo – sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale”. Nelle riformulazioni, poi, vengono inserite come ‘premessa’ le cure palliative. “Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore di età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che – si legge – sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza o le abbia esplicitamente rifiutate”. Messo in luce anche il concetto di “sofferenza” come conseguenza della malattia. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che dichiara di “essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili”.
La richiesta deve essere manifestata “per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata”. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, “può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni”, si legge ancora nel testo.
Viene poi introdotta la necessità del parere di un ‘Comitato di valutazione clinica’ territorialmente competente, che è tenuto a esprimersi entro 30 giorni da quando riceve dal medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita “un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata”. In caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere”.
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