La Camera ha approvato il provvedimento con 267 sì e 136 no

Dopo due anni dalla sua approvazione alla Camera (la prima lettura risale al 12 marzo 2015, ndr.) il provvedimento che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario è legge. Ecco le novità:

CONTENUTI GENERALI. Il disegno di legge convertito in legge con l'utilizzo della fiducia è composto di 40 articoli e contiene una serie di importanti novità con riferimento al codice penale (in particolare estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina), al codice di procedura penale (in particolare sull'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione e dei riti speciali, e sulla semplificazione delle impugnazioni), all'ordinamento penitenziario (accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno nonché di attività di volontariato) e all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO. Inasprito il quadro sanzionatorio con la pena della reclusione da 6 a 12 anni (anziché da 4 a 10 anni).

PRESCRIZIONE. Il provvedimento amplia alcuni casi di sospensione dei termini. Inoltre, dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, fino ad un massimo di un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza definitiva, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi. Viene inoltre previsto l'aumento della metà dei termini di prescrizione solo per i reati di corruzione, in ragione dei tempi più lunghi richiesti di norma per fare emergere tali reati ed indagare su di essi. Si ricorda a tale riguardo che con la legge n. 69 del 2015 sono stati innalzate le pene edittali: ad esempio, per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione il massimo della pena edittale è attualmente di 6 anni. La nuova disciplina è applicabile ai soli reati commessi dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Infine, per alcuni gravi reati commessi a danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza (in questo caso, la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato).

INTERCETTAZIONI. Il provvedimento contiene anche una dettagliata delega al Governo per la revisione della materia delle intercettazioni. Tra i principi si segnalano In particolare: le disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione; una nuova fattispecie penale per la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalita` di recare danno alla reputazione; una specifica disciplina restrittiva per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cd. Trojan (cioè captatori informatici)
Una specifica decorrenza dei termini di prescrizione è stabilita per una serie di reati a danno dei minori: il termine decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona e non dalla data in cui il reato è commesso, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente.
 

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