Dalla Camera ok al provvedimento con 240 Sì, 176 No e 12 astenuti
La Camera ha approvato la conversione del decreto in materia di protezione internazionale e contrasto all'immigrazione con 240 Sì, 176 No e 12 astenuti. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, su Twitter, ha scritto: "Parlamento approva le nuove norme su #immigrazione. Tempi più rapidi per diritto asilo. Strumenti più efficaci per accoglienza e integrazione".
Le novità della legge
Sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, abolizione del grado di giudizio nei ricorsi contro il No all'asilo, superamento dei vecchi Cie, possibilità di lavoro volontario e gratuito per i richiedenti asilo. Questo il filo conduttore del decreto sui migranti approvato il 29 marzo dal Senato e su cui il governo ha posto la fiducia, votata oggi dalla Camera. Inoltre il decreto prevede l'introduzione delle nuove tecnologie nel procedimento, come per esempio l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle notificazioni e delle videoregistrazioni nei colloqui personali dei richiedenti asilo.
L'ARTICOLO 1
Istituisce presso tutti i tribunali distrettuali, cioè i tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Ue.
L'ARTICOLO 2
Disciplina la composizione delle sezioni specializzate richiedendo che ne facciano parte magistrati dotati di una specifica competenza sui temi dell'immigrazione e della protezione internazionale. A tal fine prevede una formazione iniziale e una formazione continua e demanda al CSM l'organizzazione delle sezioni e la disciplina delle modalità con cui è assicurato annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.
L'ARTICOLO 3
Attribuisce alla competenza per materia delle sezioni specializzate le controversie in tema di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e di allontanamento di cittadini UE e loro familiari; le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria; le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le stesse sezioni saranno altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, di cittadinanza italiana e per tutti i procedimenti connessi ai precedenti.
L'ARTICOLO 4
Delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; infine, del luogo in cui il richiedente ha la dimora (criterio valido solo per l'accertamento dello stato di apolidia e cittadinanza).
L'ARTICOLO 5
Attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
L'ARTICOLO 6
Introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
L'ARTICOLO 7
Prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.
L'ARTICOLO 8
Modifica l'obbligo di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza; mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare l'espulsione; partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo.
L'ARTICOLO 9
Introduce modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio. Allontanamento di cittadini UE sottoposti a procedimento penale
L'ARTICOLO 10
Interviene sul procedimento di convalida della misura di allontanamento del cittadino UE e dei suoi familiari, sottoposti a procedimento penale, per prevedere la competenza della sezione specializzata e per disciplinare la partecipazione a distanza dell'interessato all'udienza di convalida, mediante collegamento audiovisivo.
L'ARTICOLO 11
Attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati per coprire le esigenze delle nuove sezioni specializzate, consentendo deroghe all'ordinamento giudiziario. In ciascun tribunale distrettuale potranno essere applicati al massimo 20 magistrati per 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi.
L'ARTICOLO 12
Autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
L'ARTICOLO 13
Autorizza il Ministero della giustizia a bandire concorsi per l'assunzione di 60 funzionari da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, derogando alla disciplina vigente sul blocco del turn over.
L'ARTICOLO 14
Prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa.
L'ARTICOLO 15
Individua nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, e attribuisce alla competenza del TAR Lazio le relative controversie.
L'ARTICOLO 16
Prevede una nuova ipotesi di rito abbreviato nel processo amministrativo, da applicare per la definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.
L'ARTICOLO 17
introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi 'punti di crisi' e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
L'ARTICOLO 18
Stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere inteconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni temestiovo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.
L'ARTICOLO 19
interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri.
L'ARTICOLO 20
Pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge 'con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti'.
L'ARTICOLO 21
Disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
L'ARTICOLO 21-BIS
Proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.
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