Migranti, Corte Ue: ingresso illegale con figli minorenni non è favoreggiamento

Migranti, Corte Ue: ingresso illegale con figli minorenni non è favoreggiamento
An Italian navy ship docks, as Italy sends 49 more migrants to Albania for processing following earlier court rejections, in the port of Shengjin, northwestern Albania, Tuesday, Jan. 28, 2025. (AP Photo/Vlasov Sulaj) associated Press / LaPresse Only italy and Spain

La sentenza della Corte dopo un caso sollevato dal tribunale di Bologna

Sentenza della Corte Ue in favore dei migranti con minori. Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale per il solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne. Infatti, tale genitore esercita semplicemente la responsabilità che gli incombe nei confronti del minore. Lo ha stabilito la Corte dell’Ue in merito a un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna che aveva interrogato la stessa Corte sul comportamento illecito di favoreggiamento dell’ingresso illegale, previsto dal diritto dell’Unione, nel caso dei migranti (nello specifico di una donna entrata con figlia e nipote).

La Corte del Lussemburgo risponde che non rientra in tale fattispecie la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e nei confronti dei quali essa è effettivamente affidataria. Infatti, tale condotta non costituisce favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che il diritto dell’Unione mira a combattere, ma esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal loro rapporto familiare.

Il diritto dell’Unione osta quindi a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta.

Il caso della donna di Bologna entrata con figlia e nipote minori

Nell’agosto 2019, una cittadina di un paese terzo si è presentata alla frontiera dell’aeroporto di Bologna, all’arrivo di un volo proveniente da un paese terzo, accompagnata da sua figlia e da sua nipote, entrambe minorenni e aventi la sua stessa cittadinanza, utilizzando passaporti falsi. Dopo essere stata arrestata, le è stato contestato il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale. La migrante ha dichiarato di essere fuggita dal suo paese di origine perché lei e la sua famiglia erano minacciate di morte dal suo ex compagno. Temendo per l’integrità fisica della figlia e della nipote, di cui era effettivamente affidataria a seguito del decesso della madre della bambina, le ha portate con sé. Poco tempo dopo, ha presentato una domanda di protezione internazionale.

Dal tribunale di Bologna il caso migranti finisce alla Corte Ue

Nell’ambito del procedimento penale, il Tribunale di Bologna si è rivolto alla Corte di giustizia. Quest’ultima ha quindi esaminato la questione se tale condotta rientri nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale, ai sensi del diritto dell’Unione, e se possa essere sanzionata penalmente. La Corte risponde, in primo luogo, che la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale ai sensi del diritto dell’Unione.

Infatti, tale condotta costituisce esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal rapporto familiare e dall’affidamento effettivo di tali minori – scrive la Corte -. Un’interpretazione in senso contrario comporterebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti fondamentali del minore, sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali.

Tale interpretazione si impone, nel caso di specie, anche sotto il profilo del diritto fondamentale all’asilo. Infatti, dato che la persona interessata ha presentato una domanda di protezione internazionale, ella non può, in linea di principio, essere considerata in situazione di soggiorno irregolare fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla sua domanda in primo grado, né può incorrere in sanzioni penali a causa del suo proprio ingresso illegale o per essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, dalla figlia e dalla nipote di cui è effettivamente affidataria.

La Corte risponde, in secondo luogo, che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta.

Infatti, gli Stati membri non possono estendere la portata dell’illecito di favoreggiamento dell’ingresso illegale, come definito dal diritto dell’Unione, includendovi comportamenti non previsti da quest’ultimo, in violazione della Carta.

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