Ma riguardano solo le persone che hanno già una decisione definitiva, e la Commissione precisa: "Diverso da modello Italia-Albania"

È pronta la nuova normativa europea in tema di migranti. La Commissione europea ha proposto di istituire un sistema europeo comune per i rimpatri delle persone migranti con procedure di rimpatrio più rapide, semplici ed efficaci in tutta l’UE. A comunicarlo è stato proprio l’esecutivo comunitario. Con tassi di rimpatrio in tutta l’UE attualmente pari solo al 20 percento e con una frammentazione dei diversi sistemi in materia di migranti che si presta ad abusi, è necessario un quadro giuridico moderno, più semplice ed efficace, spiega la Commissione. Le nuove norme forniranno agli Stati membri gli strumenti necessari per rendere il rimpatrio dei migranti più efficiente nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Cosa contengono le nuove norme

Le nuove norme comuni in materia di migranti includono:

  • Un sistema veramente europeo sotto forma di regolamento con procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio e un ordine di rimpatrio europeo che deve essere emesso dagli Stati membri. Con attualmente 27 sistemi diversi, ciò limiterà la frammentazione a livello di Unione. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio consentirà a uno Stato membro di riconoscere e far rispettare direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro senza dover avviare una nuova procedura. Entro il 1° luglio 2027, un anno dopo l’entrata in vigore del Patto sulla migrazione e l’asilo, la Commissione esaminerà se gli Stati membri hanno stabilito accordi adeguati per elaborare in modo efficace gli ordini di rimpatrio europei e adotterà una decisione di esecuzione che renderà obbligatorio il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.
  • Norme chiare sul rimpatrio forzato, incentivando al contempo il rimpatrio volontario: i rimpatri forzati saranno obbligatori quando una persona che soggiorna illegalmente nell’UE non collabora, fugge in un altro Stato membro, non lascia l’UE entro la scadenza stabilita per la partenza volontaria o rappresenta un rischio per la sicurezza. Questo approccio incentiva il rimpatrio volontario entro le scadenze stabilite per la partenza dall’UE.
  • Obblighi più severi per i rimpatriati controbilanciati da chiare garanzie: obblighi espliciti di cooperare con le autorità nazionali durante l’intera procedura di rimpatrio. A ciò si aggiungono chiare conseguenze in caso di mancata cooperazione, come la riduzione o il rifiuto di permessi o il sequestro di documenti di viaggio. Allo stesso tempo, saranno rafforzati gli incentivi alla cooperazione, incluso il supporto al rimpatrio volontario.
  • Forti garanzie durante l’intero processo di rimpatrio: tutte le misure relative al rimpatrio devono essere eseguite nel pieno rispetto degli standard fondamentali e internazionali sui diritti umani. Ciò è garantito attraverso procedure chiare come il diritto di appello, il supporto alle persone vulnerabili, forti garanzie per i minori e le famiglie e l’adesione al principio di non respingimento.
  • Norme più severe per limitare gli abusi e gestire la fuga: gli Stati membri saranno dotati di norme rafforzate per localizzare i rimpatriati, con la possibilità di richiedere una garanzia finanziaria, una segnalazione regolare o di risiedere in un luogo designato dalle autorità nazionali. Le nuove norme stabiliscono chiare condizioni per la detenzione in caso di rischio di fuga, nonché alternative alla detenzione. La detenzione può arrivare fino a 24 mesi, rispetto agli attuali 18 mesi. Inoltre, l’effetto sospensivo delle decisioni di rimpatrio non sarà più automatico, a meno che non vi siano problemi relativi al non-refoulement (il divieto di rimpatriare un individuo verso un paese in cui potrebbe essere soggetto a persecuzioni, torture o trattamenti inumani e degradanti, ndr).
  • Norme specifiche per le persone che presentano rischi per la sicurezza: gli Stati membri dovranno verificare in anticipo se una persona presenta un rischio per la sicurezza. Una volta identificate, tali persone sono soggette a norme severe, tra cui il rimpatrio forzato obbligatorio, divieti di ingresso più lunghi, motivi di detenzione separati. La detenzione può essere estesa oltre i normali 24 mesi su ordine di un giudice.
  • Riammissione come parte del processo di rimpatrio: per colmare il divario tra una decisione di rimpatrio e il rimpatrio effettivo in un paese terzo, le nuove norme stabiliscono una procedura comune per garantire che una decisione di rimpatrio sia sistematicamente seguita da una richiesta di riammissione. Consentono inoltre il trasferimento di dati a paesi terzi ai fini della riammissione.

Nel nuovo sistema europeo anche hub di rimpatrio migranti

Per quanto riguarda gli “hub di rimpatrio: gli Stati membri hanno chiesto soluzioni innovative per la gestione della migrazione. Questa proposta introduce la possibilità legale di rimpatriare le persone, che soggiornano illegalmente nell’Ue e hanno ricevuto una decisione di rimpatrio definitiva, in un Paese terzo, sulla base di un accordo o di un’intesa conclusi bilateralmente o a livello di Ue“, prevede ancora il nuovo sistema europeo sui migranti presentato dalla Commissione. “Tale accordo o intesa – viene riferito – può essere concluso con un paese terzo che rispetti gli standard e i principi internazionali sui diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Le famiglie con minori e minori non accompagnati sono esclusi e l’attuazione di tali accordi o intese deve essere soggetta a monitoraggio”.

Ue: “Hub rimpatrio diversi da modelli Italia-Albania e Ruanda”

Sugli hub di rimpatrio per i migranti, ha però precisato in conferenza stampa il commissario Ue alla Migrazione, Magnus Brunner, “dobbiamo differenziare. Sono cose completamente diverse. Una è il modello del Ruanda. Un altro è il modello italo-albanese, che è anche qualcosa di completamente diverso. Questo è per i richiedenti asilo, per esempio. Poi ci sono questi hub di rimpatrio, che renderemo possibili per gli Stati membri. Creiamo la possibilità per gli stati membri di fare questo con soluzioni innovative, ma questo è per le persone che hanno già una decisione di rimpatrio. Quindi apriamo la possibilità agli stati membri di farlo. Ma queste tre sono cose completamente diverse“. 

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