Scattano da mercoledì 1 luglio le novità in materia previdenziale con l’iscrizione automatica per i neoassunti ai fondi pensione complementari. Le nuove regole sono state convalidate con l’ultima manovra di bilancio, approvata dal governo a fine anno, con l’obiettivo di incentivare le iscrizioni alle forme pensionistiche complementari.
Fondi pensione, ecco tutte le novità
La novità più rilevante riguarda le modalità di iscrizione. Entro 60 giorni dalla prima assunzione (sei mesi, invece, per chi è stato assunto prima del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio Tfr, se destinarlo a una forma pensionistica complementare o lasciarlo in azienda.
Se la scelta però non viene esplicitata scatta il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026: il Tfr confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “’automaticamente’ al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il Tfr viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, il Cometa, per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.
Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il Tfr in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il Tfr, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta.
Se il lavoratore non lo ha riscattato interamente invece deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di Tfr futuro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l’assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr che matura dalla data di assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione.
Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l’iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.
Cambiano inoltre i criteri di investimento delle somme conferite automaticamente, che saranno modulati in base all’età e all’orizzonte temporale dell’aderente. Dal 1° luglio inoltre è prevista anche una maggiore flessibilità nelle prestazioni grazie a nuove tipologie di rendita, pensate per offrire maggiore flessibilità. Dal prossimo 31 ottobre, infine, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale (chiuso) a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo.

