In arrivo le lettere a chi ha fatto richiesta di rientrare entro lo scorso 30 aprile, sono 247mila le domande presentate
Sulla riammissione alla rottamazione-quater è in arrivo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, con delle lettere indirizzate a chi ha fatto richiesta entro lo scorso 30 aprile.
La comunicazione arriva da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione con l’indicazione delle somme dovute e il dettaglio degli importi da corrispondere e come procedere al pagamento agevolato. L’invio delle lettere, in riscontro alle circa 247mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione – spiega Agenzia delle Entrate-Riscossione – contiene un prospetto di sintesi con carichi, cartelle, avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
I contribuenti hanno potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027). La comunicazione contiene i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente. Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Il decreto Milleproroghe ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla rottamazione-quater, i contribuenti avevano potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni.
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