Potrà pubblicare solo chi ha usato il prodotto e non oltre 15 giorni. Lo prevede la bozza del disegno di legge su Pmi
Lotta alle false recensioni, arriva nuova disciplina da parte del governo. Potrà pubblicare solo chi ha usato il prodotto o il servizio e non oltre 15 giorni “dalla data di utilizzo o di fruizione”. Lo prevede la bozza del disegno di legge sulle Pmi che disciplina la “pubblicazione delle recensioni on-line relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano”, per verificare “che la recensione sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.
In particolare, “il consumatore che dimostra l’effettivo utilizzo di servizi o prestazioni può rilasciare la propria motivata recensione non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio”. Inoltre “la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre”. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l’autore non abbia usufruito del bene o servizio recensito, o le recensioni siano ingannevoli o non veritiere o eccessive.
La stretta riguarda anche gli imprenditori, nel senso che “sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione” e sono vietati “l’attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi”. In caso di violazioni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può prevedere sanzioni.
Previsto anche un “codice di condotta” in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per “gli intermediari e i soggetti attivi nella diffusione di recensioni on-line”.
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