Il direttore Giovanni Sabatini: "Colpire gli istituti di credito penalizza l'intera economia"

L’imposta straordinaria solleva dubbi di compatibilità con i precetti costituzionali”. Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi, in audizione al Senato sul dl Asset, commentando la tassa sugli extraprofitti delle banche. “La Corte costituzionale – spiega Sabatini – ha delineato precise direttrici per verificare la compatibilità di una imposta straordinaria con i principi sanciti nella carta, in particolare quello di uguaglianza (art. 3) e quello di capacità contributiva (art. 53)” e ha ribadito come “una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza. L’art. 26 del decreto-legge non sembra tener conto di tali precettive condizioni”, sottolinea il Dg.

I profili critici della norma sono due. Il primo è relativo proprio agli “extraprofitti”. La Corte costituzionale ha già definito in una sentenza del 2015 “irragionevole e pertanto incostituzionale” l’addizionale Ires sul settore energetico, perché, tra le altre cose, mancava un meccanismo che consentisse la tassazione separata del solo reddito supplettivo connesso alla posizione privilegiata delle imprese coinvolte. “I medesimi profili di incostituzionalità possono ricorrere anche per l’art. 26 del dl 10 agosto 2023, che – annota Sabatini – assume a base imponibile l’intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti ‘extra’ profitti derivanti da ‘l’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito’. L’elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva”. Inoltre, potrebbe essere incompatibile con la disciplina comunitaria per “lesione del diritto di proprietà, stante il carattere espropriativo della misura sulla ricchezza dell’impresa”. Il prelievo straordinario deve avere a confronto “l’esercizio di normale attività del contribuente rispetto al margine straordinario generato dalle contingenze. Il raffronto con periodi di imposta dove il tasso di interesse si attestava attorno allo zero non costituisce un adeguato parametro”. Infine, Abi riscontra anche una possibile violazione del principio di libera concorrenza riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nella prospettiva di una “discriminazione” visto che “gli operatori nazionali del settore bancario sarebbero penalizzati rispetto ad enti bancari residenti in altri Stati Membri”. 

Tassa extraprofitti ha danneggiato fiducia su mercato 

“La comunicazione della decisione, senza alcun confronto preventivo anche con l’Abi, di introdurre l’imposta straordinaria una tantum ha provocato sui mercati un impatto solo parzialmente poi attenuato. L’introduzione di tale imposta straordinaria ha prodotto un vulnus alla fiducia riposta sul mercato finanziario italiano”. Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi, in audizione al Senato sul dl Asset, commentando la tassa sugli extraprofitti delle banche.

“Serve deducibilità Ires-Irap tassa extraprofitti”

La tassa sugli extraprofitti delle banche “dovrebbe ritenersi deducibile ai fini Ires ed Irap“. Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi, in audizione al Senato sul dl Asset, sottolineando che “se così non fosse, la disposizione di cui al comma 5 della norma produrrebbe un improprio aggravio impositivo a danno dei soggetti passivi”.

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