Bruxelles (Belgio), 16 giu. (LaPresse) – “Il programma Omt annunciato dalla Bce nel settembre 2012 è compatibile con il diritto dell’Unione”. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo quanto si apprende da una nota. “Il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari – si legge – non eccede le attribuzioni della Bce in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri”.
La Corte europea ha dato quindi il via libera al cosiddetto ‘scudo anti-spread’ voluto dal presidente della Bce, Mario Draghi, per contenere le tensioni sui titoli di Stato nel mezzo della crisi del debito dell’eurozona. “La Bce aveva in effetti constatato che i tassi di interesse dei titoli del debito pubblico dei vari Stati della zona euro presentavano, all’epoca, una forte volatilità e differenziali di rendimento estremi”, ricorda la Corte. Il meccanismo prevede, in caso di attivazione, l’acquisto da parte dell’Eurotower di titoli di Stato sul mercato secondario in cambio di un programma di riforme. Il programma non è stato mai utilizzato dall’Eurotower, ma il solo effetto annuncio aveva contribuito a calmierare il livello degli spread.
La Corte costituzionale tedesca, a seguito di vari ricorsi in Germania contro il programma Omt, aveva rimandato la questione ai giudici Ue per decidere se lo ‘scudo anti-spread’ rientrasse nel mandato della Bce e se violasse il divieto di finanziamento monetario agli Stati membri. La Corte constata che il programma Omt, alla luce dei suoi obiettivie dei mezzi previsti per raggiungerli, rientra nella politica monetaria“, scrive la Corte. “Dall’altro lato – si legge ancora nel comunicato dei giudici Ue – mirando a preservare un’adeguata trasmissione della politica monetaria, il suddetto programma è, al tempo stesso, idoneo a preservare l’unicità di tale politica e a contribuire all’obiettivo principale di quest’ultima, che è il mantenimento della stabilità dei prezzi”.
Secondo la Corte, inoltre, il programma Omt “non viola neppure il principio di proporzionalità”, in quanto “tenuto conto delle condizioni previste per la sua eventuale attuazione, e in particolare della sua rigorosa subordinazione agli obiettivi perseguiti e della sua limitazione ad alcuni tipi di titoli del debito pubblico emessi da Stati membri selezionati sulla base di criteri precisi legati a tali obiettivi, non va manifestamente al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi in questione”. Queste condizioni e il fatto che gli eventuali acquisti avvengano sul mercato secondario “consentono di escludere che l’attuazione del programma Omt abbia, in pratica, un effetto equivalente a quello dell’acquisto diretto di titoli di Stato presso le autorità e gli organismi pubblici degli Stati membri”.

