Roma, 14 mar. (LaPresse) – Bocciata la norma sulla segnalazione di affitti in nero dalla Corte costituzionale. La norma, introdotta insieme con il regime della cedolare secca dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale nel 2011, prevedeva vantaggi per i locatari che denunciavano contratti “ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge”. Secondo la Consulta la norma sarebbe viziata da “illegittimità costituzionale” e da “manifesta inammissibilità”. Le regole prevedevano che “a decorrere dalla (tardiva) registrazione” del contratto fosse possibile determinare la “durata legale in quattro anni (con rinnovo automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento annuale agli indici Istat), in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti”. Nella sentenza n. 50, depositata oggi, viene precisato che i tribunali di Salerno, Palermo, Firenze, Genova, Roma sezione staccata di Ostia avevano impugnato i commi 8 e 9 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 sulle disposizioni in materia di federalismo municipale. “Emerge con evidenza – spiega la Consulta – che la disciplina oggetto di censura – sotto numerosi profili ‘rivoluzionaria’ sul piano del sistema civilistico vigente – si presenti del tutto priva di ‘copertura’ da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega”. Secondo l’Alta Corte “il tema della lotta all’evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell’intervento normativo in discorso, non può essere configurato anche come criterio per l’esercizio della delega: il quale, per definizione, deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti. Né il riferimento alle ‘forme premiali’ anzidette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo ‘sanzionatorio’ oggetto di censura”. Inoltre, viene ancora precisato, alla Corte “non appare superfluo soggiungere che gli obblighi di informazione del contribuente” prescritti dallo ‘statuto dei diritti del contribuente’, “risultano nella specie totalmente negletti, operando la denunciata ‘sostituzione’ contrattuale in via automatica, solo a seguito della mancata tempestiva registrazione del contratto”.
Casa, Consulta boccia norma per segnalazione affitti in nero

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