Roma, 26 ott. (LaPresse) – Per inserire il principio del pareggio di bilancio in Costituzione occorre chiarire alcune questioni, a partire dal perimetro di applicazione della norma, vale a dire quali siano gli enti di riferimento. Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, che è stato ascoltato in audizione stamane dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sui progetti di legge costituzionale finalizzati all’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio.
“Giampaolino ha evidenziato la necessità – spiega la Corte dei conti in una nota – di definire con chiarezza talune questioni fondamentali: il perimetro di applicazione delle nuove regole (i settori o gli enti di riferimento), i limiti e il significato dell’equilibrio dei bilanci, le eccezioni alla regola del pareggio e al divieto di indebitamento, i margini per la compensazione tra settori o tra enti, il momento contabile da monitorare (cassa, competenza giuridica o competenza economica), i ruoli e le responsabilità in tema di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni quantitative necessarie per le procedure di controllo ex ante ed ex post, le competenze e le modalità per i controlli preventivi e successivi”.
La Corte, si legge ancora nella nota, “condivide la scelta del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche come aggregato di riferimento per la gestione della finanza pubblica, in considerazione della necessità di garantire la confrontabilità degli andamenti dei conti pubblici dei diversi Paesi europei”.
Mentre in relazione alla nuova legge di contabilità, resa necessaria dalla necessità di introdurre in Costituzione solo i principi fondamentali della materia, Giampaolino ha evidenziato la necessità che vengano precisate “le modalità del coordinamento tra regole attinenti al bilancio dello Stato e quelle che assicurano il contributo all’equilibrio complessivo da parte degli altri enti della pubblica amministrazione (che si sostanziano in ‘verifiche a consuntivo’ e nella previsione di eventuali ‘misure di correzione’); i margini di flessibilità dei meccanismi posti alla base del contributo degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (il patto di stabilità interno, il patto della salute); l’individuazione delle modalità di gestione dell’accesso all’indebitamento secondo le modifiche proposte all’articolo 119 della Costituzione (in particolare del comma 6)”.
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